Competenza Giudici Tributari

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Competenza Giudici Tributari

Muccio & Counselors
Pubblicato da Giorgio in Processo Tributario · 23 Giugno 2011

Competenza anche parziale per i giudici tributari

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16858 del 02 agosto 2011, ha stabilito che il giudice tributario non può dichiarare il difetto di giurisdizione in seguito alla contestazione degli atti della riscossione con i quali il concessionario recupera anche entrate non tributarie. La giurisdizione permane anche se la competenza sugli atti è parziale. Cartelle di pagamento, fermi amministrativi, ed iscrizioni ipotecarie sono parzialmente impugnabili avanti alle Commissioni Tributarie se vengono emanati anche per il recupero di entrate che non hanno natura fiscale. Il contribuente ha la facoltà di fare ricorso contro gli atti della riscossione innanzi al giudice tributario  od ordinario a seconda del tipo di credito. Dunque, una cartella che contenga crediti di varia natura può essere impugnata presso giudici diversi: Quindi, le imposte e tasse vanno contestate con ricorso alle Commissioni Tributarie, mentre i contributi previdenziali si contestano avanti al giudice ordinario. Sempre le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21891/2009, hanno precisato che spetta in via esclusiva al giudice tributario la competenza a decidere sull’impugnazione degli avvisi di mora emanati dagli agenti della riscossione per mancato pagamento dei tributi. (Corte di Cassazione, sentenza n. 16858 del 02 agosto 2011)



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