Natura della responsabilità medico-sanitaria
Pubblicato da Giorgio Muccio in Sanità · 19 Luglio 2018
In ordine alla ripartizione
dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione la questione
da affrontare è sempre quella della natura contrattuale della responsabilità
sia della struttura sanitaria che dei convenuti medici.
La pronuncia n. 4296/2018 del
Tribunale Civile di Roma ricorda che la fonte della responsabilità contrattuale
è da ricollegare al momento dell'accettazione del paziente nella struttura
nosocomiale, con cui si genera un contratto di prestazione d'opera atipico di
spedalità. Quanto al medico dipendente il Tribunale capitolino utilizza il
costrutto del contatto sociale per spiegare il rapporto medico-paziente
richiamando espressamente la Cassazione n. 589/99, mentre per la struttura
sanitaria richiama la pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 577/2008. Tale
inquadramento giuridico non è venuto meno - stando alla pronuncia - neanche a
seguito dell'introduzione della “Balduzzi” (L. 189/2012). Per inciso, il
giudice ha sposato la tesi di coloro che hanno sempre ritenuto che il
riferimento all'art. 2043 c.c. non fosse nel senso di dare una qualificazione
giuridica di tipo extracontrattuale alla responsabilità del sanitario. Si
ricorda nella pronuncia che anche la recentissima riforma Gelli/Bianco (L. 24/2017)
è inapplicabile alle fattispecie ante 1.4.2017 e ribadisce che la struttura
sanitaria risponde sempre ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
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