Natura della responsabilità medico-sanitaria

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Natura della responsabilità medico-sanitaria

Muccio & Counselors
Pubblicato da Giorgio Muccio in Sanità · 19 Luglio 2018

In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione la questione da affrontare è sempre quella della natura contrattuale della responsabilità sia della struttura sanitaria che dei convenuti medici.
La pronuncia n. 4296/2018 del Tribunale Civile di Roma ricorda che la fonte della responsabilità contrattuale è da ricollegare al momento dell'accettazione del paziente nella struttura nosocomiale, con cui si genera un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità. Quanto al medico dipendente il Tribunale capitolino utilizza il costrutto del contatto sociale per spiegare il rapporto medico-paziente richiamando espressamente la Cassazione n. 589/99, mentre per la struttura sanitaria richiama la pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 577/2008. Tale inquadramento giuridico non è venuto meno - stando alla pronuncia - neanche a seguito dell'introduzione della “Balduzzi” (L. 189/2012). Per inciso, il giudice ha sposato la tesi di coloro che hanno sempre ritenuto che il riferimento all'art. 2043 c.c. non fosse nel senso di dare una qualificazione giuridica di tipo extracontrattuale alla responsabilità del sanitario. Si ricorda nella pronuncia che anche la recentissima riforma Gelli/Bianco (L. 24/2017) è inapplicabile alle fattispecie ante 1.4.2017 e ribadisce che la struttura sanitaria risponde sempre ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.


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