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DIRITTO DELLO SPORT

La Giustizia Sportiva viene amministrata all’interno delle Federazioni Sportive o Enti Sportivi nonché dal CONI.
Tali Organi hanno competenza in materia di controversie sportive, come riconosciuto dalla noto decreto legge 19 agosto 2003,n. 220 (cd. Decreto salva – calcio).
Nell’ambito delle Federazioni o Enti Sportivi, esistono vari Organi di Giustizia Sportiva: il Giudice Sportivo, la Procura federale, la Commissione di disciplina (e la relativa Commissione d’Appello federale) ed il Collegio Arbitrale.
La Procura Federale, Il Giudice sportivo, La Commissione di disciplina e la Commissione d’Appello federale, applicano il sistema disciplinare – sanzionatorio previsto dal Regolamento di disciplina o dalla normativa antidoping. Trattasi quindi di Organi con funzione punitivo – sanzionatorio.
Il procedimento disciplinare sportivo viene instaurato dalla Procura Federale e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.
Ogni federazione sportiva prevede poi il ricorso all’Arbitrato sportivo per tutte le controversie fra tesserati, atleti e società sportive. Infatti gli Statui federali prevedono il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, obbligando i tesserati ad adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
Quanto all’ampiezza delle materie devolute alla competenza del Collegio Arbitrale, in alcune federazioni gli Statuti prevedono che tale Collegio abbia competenza solo nelle materie previste dall’art. 2 del decreto legge 19 agosto 2003,n. 220 (cd. Decreto salva calcio).
In altre federazioni sportive gli Statuti prevedono che l’arbitrato sportivo venga effettuato sia per le materie espressamente riservate dalla legge alla competenza degli organi di giustizia sportiva, sia per tutte le controversie “comunque originate dall’esercizio dell’attività sportiva o associativa”.
Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive non riservata agli Organi di giustizia sportiva è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (salvo quanto stabilito nelle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni nazionali.

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