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Successioni e Donazioni

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Successioni e Donazioni

Al momento della morte di una persona i suoi beni ed anche gli eventuali debiti passano agli eredi. Tale trasferimento può avvenire per legge (le quote spettanti agli eredi sono stabilite dal Codice Civile) o per testamento (i beni vengono destinati nel modo scelto dal deceduto).
Esistono varie forme di testamento:
OLOGRAFO (viene scritto a mano e deve essere apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato ad una persona di fiducia o depositato presso un notaio);
PUBBLICO (viene redatto da un Notaio in base alle dichiarazioni rilasciate dal testatore. Il notaio provvederà alla registrazione ed alla conservazione del testamento);
SEGRETO (è un testamento olografo che viene depositato sigillato presso un notaio che non ne conosce il contenuto e che provvede alla conservazione).
tutti questi 3 tipi di testamento devono essere pubblicati da un notaio al momento della morte del testatore.
Con il testamento non si possono escludere dal diritto di successione i seguenti eredi:
Coniuge;
figli legittimi o naturali e loro discendenti;
ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni, ecc. ) solo in mancanza di figli;
che possono impugnarlo qualora i loro diritti siano stati lesi.
Gli eredi, se non ricorrono particolari condizioni di esenzione, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro 1 ANNO dalla data del decesso.
Se il deceduto era titolare, unicamente, del diritto di usufrutto su case e/o terreni non va presentata la dichiarazione di successione, ma l’usufrutto deve essere cancellato; la cancellazione dell’usufrutto avviene con modalità diverse a seconda dell’anno in cui è avvenuto l’acquisto.

RINUNCIA ALL’EREDITA’

I chiamati all’eredità possono accettare o rinunciare; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza.
Chi rinuncia all’eredità e’ come se non fosse mai stato chiamato come erede.
Oggetto della tassazione sono :
Gli immobili
Le aziende
I rami di azienda
Le azioni o partecipazioni in società o cooperative
Le obbligazioni
Le quote di fondi comuni di investimento (esclusa la parte percentuale della quota che viene investita in titoli di stato)
I crediti
Il denaro
I titoli (ESCLUSI: BOT, CCT,BTP ed in genere tutti i titoli emessi o garantiti dallo Stato)
Gioielli e mobilia
Navi ed aeromobili
che fanno parte del patrimonio del deceduto, salvo le eventuali passività (spese funerarie con un limite, spese mediche e chirurgiche relative agli ultimi 6 mesi di vita a condizione che siano sostenute dagli eredi, residuo debito di mutui inerenti ad immobili compresi nella successione, ecc.)
Gli eredi hanno l’obbligo di presentare dichiarazione di successione in presenza dei beni sopra elencati, salvo l’esonero per i parenti in linea retta (coniuge,figli legittimi o naturali e loro discendenti, genitori, ecc.) se nell’asse ereditario, non sono compresi immobili, ed il patrimonio del deceduto non supera un determinato importo.

PASSAGGI DI AZIENDE O PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Non sono soggetti ad imposta di successione e donazione i trasferimenti effettuati anche tramite i “patti di famiglia”, a favore di discendenti (figli, nipoti figli di figlio, ecc.), che hanno per oggetto:
aziende o rami di aziende;
azioni o partecipazioni in società di persone;
azioni o partecipazioni in società di capitali, cooperative o società di mutua assicurazione se viene acquisito o integrato (somma con le quote possedute in precedenza dal beneficiario) il controllo della società (maggioranza o influenza dominante in assemblea ordinaria);
a condizione che i beneficiari esercitino l’attività di impresa o il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di apertura della successione e che rendano contestualmente alla successione o alla donazione un’apposita dichiarazione.
Il mancato rispetto del termine di 5 anni comporta la decadenza dal beneficio con obbligo del pagamento dell’imposta di successione eventualmente dovuta + sanzione del 30% + interessi che decorrono dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

DONAZIONI

Per realizzare la sistemazioni patrimoniali nell’ambito di una data compagine familiare si può ricorrere alla stipula della donazione presso un notaio. Con tale atto si realizza un trasferimento patrimoniale a titolo gratuito.
Le imposte dovute sulla donazione sono diverse a seconda del grado di parentela del donatario
Alla luce di quanto sopra le donazioni possono sembrare molto convenienti dal punto di vista fiscale ma non va tralasciato che la donazione può attentare ai diritti degli eredi legittimari (coniuge- figli legittimi o naturali e loro discendenti – ascendenti legittimi), i quali, alla morte del donante, sommando quanto ha lasciato nel suo asse ereditario a ciò che ha donato durante la propria vita (la valutazione dei beni donati va fatta con i valori al momento della morte e non della donazione) possono impugnare le donazioni se non trovano sufficiente capienza nell’asse ereditario.

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