Rischio MES cap. 1

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Rischio MES cap. 1

Muccio & Counselors
Pubblicato in Europa · 18 Aprile 2020
Tags: MES
Per comprendere le considerazioni che intendo esporre è necessario sapere che:
 
1)Il Mes è pensato per essere un creditore e – come tutti i creditori – ha l’obbligo di rientrare dei propri soldi con gli interessi: le condizionalità, cioè l’obbligo a firmare un Memorandum che prevede impegni inderogabili, è presente nel Trattato istitutivo.
 
2) Nel Regolamento Ue che disciplina i suoi interventi si spiega che ogni debitore si impegna a un programma di “aggiustamento strutturale” e, se il ritmo non è quello stabilito, quel programma è modificabile, in sede Ecofin, in modo unilaterale.
 
3) Una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue ha chiarito nel 2012 che il Mes è compatibile col diritto comunitario, ma solo se dà prestiti “condizionati”.
 
4) Il MES è un creditore privilegiato, come il FMI per chi ne chiede i prestiti.
 
Premesso ciò, bisogna chiedersi quali possano essere le conseguenze di un accesso al MES per uno stato; in questo breve articolo prenderò in considerazione solamente quelle nei rapporti con i c.d. mercati a cui da qualche decennio ci si rivolge per finanziare un paese.
 
Il solo fatto di richiedere un prestito al MES dà un pessimo segnale in due direzioni.
 
Innanzitutto, rende palese una situazione di grave crisi o per lo meno questo è ciò che dimostrerebbe.
 
Secondo, gli operatori finanziari, sapendo di essere creditori “junior” perché il MES è privilegiato, chiederebbero tassi di interesse molto più alti come premio per il rischio.
 
L’ovvia conseguenza sarebbe un aumento degli spred non solo in maniera significativa, ma anche permanente, per lo meno fino a quando il prestito non venga restituito.
 
Pertanto, il costo da pagare sia in termini di spred che di interessi sul prestito sarebbe ben maggiore del beneficio che si potrebbe ottenere.


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