Cos'è il MES

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Cos'è il MES

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Pubblicato da Giorgio Muccio in Europa · 17 Aprile 2020
Tags: MES
Il MES - meccanismo europeo di stabilità – o ESM - European Stability Mechanism – è un Trattato intergovernativo, che, in modo complementare al Fiscal Compact, ha di fatto istituito una nuova governance europea di gestione della crisi, parallela a quella costituita dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea.
L'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità dell'area euro, consentita da una apposita modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) è stata inclusa tra i pilastri del nuovo sistema di governance economica europea.
L'ESM ha affiancato a poi sostituito gli strumenti transitorio di stabilizzazione finanziaria (European financial stabilisation mechanism, EFSM, e European financial stability facility, EFSF) istituiti originariamente per 3 anni (fino al 31 dicembre 2012), e poi prorogati fino al 30 giugno 2013.
Perché è nato un Fondo Salva Stati?
Quando nel 2010-2011 alcuni paesi Ue si trovarono sull’orlo del tracollo finanziario ci si è scontrati con un punto saldo dei Trattati europei (l’art. 123 del TFUE) che vieta agli stati membri e alla Banca centrale europea di ‘salvare’ stati europei in difficoltà. Un articolo che era stato fortemente voluto dai paesi del nord dell’Europa, a partire dalla Germania, che temevano che paesi altamente indebitati potessero continuare a farlo nella convinzione che in caso di necessità altri paesi europei sarebbero andati in loro soccorso scaricando così, almeno in parte, l’onere sui contribuenti europei. Ma in un clima di emergenza per alcuni paesi dell’Eurozona (Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda e Italia) che poteva mettere a rischio l’esistenza stessa della moneta unica, i leader europei si trovarono costretti a trovare degli escamotage per aggirare l’art 123.
È in questo contesto che nasce nel 2010 un primo fondo temporaneo: il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF). Si trattava in realtà di una società di diritto lussemburghese che poteva sostenere finanziariamente gli stati in difficoltà (con prestiti e acquisti di titoli dello stato) e loro banche finanziandosi a sua volta emettendo titoli garantiti dai singoli paesi europei in proporzione al capitale da questi versati nella BCE (ovvero sostanzialmente in base alla popolazione e al Pil dei paesi). In pratica, se i mercati finanziari si fossero rifiutati di prestare altri soldi al paese in difficoltà (o fossero stati disposti a farlo solo a interessi esorbitanti) sarebbe intervenuto lo EFSF, in grado di reperire i fondi necessari a tassi più bassi, proprio grazie alle garanzie fornite dai paesi membri (tra cui quelli solidi del nord Europa), per poi girarli sotto forma di prestiti al paese in difficoltà. È proprio quello che è successo con Irlanda, Portogallo e Grecia cui lo EFSF ha assegnato complessivamente quasi 175 miliardi di euro. Di fronte al perdurare della crisi all’interno dell’Eurozona e a crescenti pressioni da parte dei Paesi maggiormente esposti, inclusa l’Italia, a partire dal luglio del 2012 l’EFSF (insieme al Fondo EFSM che faceva capo alla Commissione Ue) è stato sostituito da un fondo permanente: il Meccanismo europeo di stabilità (MES), cosiddetto ‘Fondo salva-stati’
Come è nato il MES?
Come detto, il progetto MES nato nel 2010 non fu mai abbandonato, ma per realizzarlo si doveva procedere alla modifica dell’art. 136 del TFUE. Così, un atto separato, che modificava l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per autorizzare l'istituzione del MES ai sensi del diritto dell'UE, era stato approvato il 23 marzo 2011 dal Parlamento europeo e ratificato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 25 marzo 2011.
In Italia il Governo, durante il Consiglio dei Ministri n° 149 del 3 agosto 2011, approvò il disegno di legge di ratifica del trattato attinente alla modifica dell'articolo 136 TFUE. Tuttavia, il testo varato dall'Ecofin l'11 luglio 2011, non veniva avviato a ratifica da alcun Paese membro dell'Eurozona. Così, una nuova stesura più ampia e modificata è passata poi in votazione a luglio 2012 presso la Camera ed il Senato e quindi venendo promulgato dal Presidente della Repubblica il 23 luglio 2012 (legge 23 luglio 2012, n. 115).
La modifica - entrata in vigore il 1° marzo 2013 a seguito della ratifica degli (allora) 27 Stati membri dell'UE - prevede l'aggiunta all'art. 136 del seguente paragrafo: "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."
La base giuridica così introdotta autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa. Non è previsto, infatti, alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo. Inoltre, non è previsto alcun intervento diretto del bilancio dell'UE, risolvendosi l'assistenza finanziaria in contributi degli Stati membri interessati sotto forma di prestiti e garanzie.
Il trattato istituivo dell'ESM
In base al trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti la Lettonia, il 1° gennaio 2014, e la Lituania, il 1° gennaio 2015), l'ESM è costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo.
Il meccanismo ha le seguenti caratteristiche:
 l'accesso all'assistenza finanziaria dell'ESM viene offerto sulla base di una rigorosa condizionalità politica nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE);
 lo Stato membro beneficiario è tenuto a realizzare una forma adeguata di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi dell'FMI;
 l'ESM ha una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di euro,soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. E' prevista la possibilità di integrare la capacità di prestito dell'ESM attraverso la partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria, mentre gli Stati membri che non fanno parte della zona euro possono partecipare su una base ad hoc;
 l'ESM ha un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro (le quote di capitale per ciascuno stato membro sono riportate nella tabella in calce alla scheda). Di questo importo, 80 miliardi di euro sono sotto forma di capitale versato fornito dagli Stati membri della zona euro. Inoltre, l'ESM dispone anche di una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di euro;
 la ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale dell'ESM è basata sulla partecipazione al capitale versato della BCE, modificata secondo una chiave di conversione (vedi tabella EFSF);
 al fine di garantire efficacia al sistema decisionale dell'ESM, esso opera amaggioranza qualificata dell'85% del capitale (anziché secondo la regola del comune accordo) qualora la Commissione e la BCE decidano che occorrono decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica della zona euro.
Il trattato istitutivo dell'ESM è stato ratificato dall'Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 116.
Sottoscrizioni del capitale ESM:
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Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato istitutivo del MES, l'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica non provvedeva ad esplicitare tali oneri, anche se la relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge richiamava le disposizioni del Trattato per le quali la partecipazione al capitale versato del MES comporta per l'Italia il pagamento inizialedi cinque rate annuali, ciascuna delle quali è quantificabile in circa 2,866 miliardi di euro - mentre gli importi ulteriori, a chiamata, restano al momento solo eventuali. Il medesimo articolo disponeva altresì che per il versamento delle quote suddette, a decorrere dal 2012, venissero autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, il cui ricavo netto in tutto o in parte avrebbe finanziato la contribuzione italiana al MES. Le caratteristiche di tali emissioni di titoli di Stato - definite come aggiuntive rispetto a quelle previste dai documenti di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 - sono state stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Veniva altresì specificato che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio, né nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.



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