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		<title><![CDATA[Articoli]]></title>
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		<description><![CDATA[Informazioni Giuridiche per tutti]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2022 14:47:00 +0200</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Criticità del nuovo assetto della medicina territoriale]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Quello che per molto tempo è stato definito “D.M. 71”, per continuità con il “D.M. 70” che ha riformato il sistema ospedaliero, è il D.M. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022 ed in vigore dal 7 luglio 2022.</span></div><div class="imTAJustify">Il Decreto definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale del Servizio sanitario nazionale. È prevista l’istituzione di almeno 1350 Case della comunità, 400 Ospedali di comunità e 600 Centrali operative territoriali. Inoltre, è previsto il contestuale potenziamento della telemedicina che dovrebbe consentire l’assistenza a domicilio di circa 800mila ultrasessantacinquenni. L’Agenas è incaricata di monitorare l’implementazione degli standard in ogni Regione e Provincia autonoma.</div><div class="imTAJustify">Dunque, le 1350 Case ed i 400 Ospedali di comunità, considerando solo quelli finanziabili con i fondi del PNRR, cui si aggiungeranno le strutture finanziate dalle Regioni con i propri bilanci, dovrebbero contribuire a realizzare una rete di assistenza di prossimità, dalla quale pretendere l’esigibilità dei Lea erogabili dai distretti sanitari ed un efficace filtro al ricovero inappropriato, con conseguente riduzione del carico ospedaliero e migliore tutela della salute del cittadino.</div><div class="imTAJustify">Il DM 77 ridisegna il sistema andando incontro alle richieste europee di maggiore uniformità nazionale delle cure, ma lascia spazio a numerose perplessità ed evidenzia alcune criticità.</div><div class="imTAJustify">Innanzitutto, il quadro tracciato necessiterà di una corretta realizzazione; infatti, il progetto potrà dirsi realizzato solo a condizione che le strutture previste vengano allocate ove più occorrono e rese effettivamente operative con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui necessitano.</div><div class="imTAJustify">Queste due condizioni appaiono oggi difficilmente realizzabili perché contrastano con l’autonomia regionale in materia, tra l’altro ribadita (e non poteva che essere così) nel DM77, e con la scarsità dei fondi da utilizzare.</div><div class="imTAJustify">Quanto al primo aspetto è di tutta evidenza che l’ampia autonomia, da un lato, e le differenti condizioni finanziarie, dall’altro, renderanno oltremodo difficile un assetto uniforme sull’intero territorio nazionale, e le Regioni benché orientate dal Governo prenderanno strade differenti.</div><div class="imTAJustify">Quanto invece al problema del finanziamento è più agevole parlarne in quanto, ciò di cui si dispone ora (o di cui si disporrà a breve) è un dato alquanto conosciuto. Di seguito vengono riportati alcuni dati ufficiati che aiutano a discutere più seriamente dell’argomento:</div><div class="imTAJustify">-	Debito pubblico € 2.770.463 al 15.09.2022 fonte: Banca d’Italia</div><div class="imTAJustify">-	Il PNRR, con una dotazione totale di 191,5 miliardi di euro da investire tra il 2022 e il 2026, destina 15,6 miliardi di euro (pari all’8,16% degli investimenti totali) alla Missione Salute (M6) = 3,12 mil/anno</div><div class="imTAJustify">-	FNS per il 2022 sono stati stanziati € 116.295.577.651.</div><div class="imTAJustify">Dalla lettura di tali dati, è possibile affermare che i fondi del PNRR aumenteranno del 2,68% il FSN e che è improbabile un aumento (importante) del debito, già troppo alto, per coprire i fabbisogni del settore</div><div class="imTAJustify">Dunque, la riforma dovrebbe finanziarsi con il solo fondo previsto nel PNRR. A conferma di ciò, l’intero impianto del DM 77 è subordinato per la sua attuazione operativa alla clausola di invarianza finanziaria dell’art. 4 in cui si specifica che le regioni attuano il decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell’ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale ivi ricomprendendo le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tuttavia, siccome è noto che il Piano prevede investimenti per interventi edilizi e tecnologici e non per risorse umane, con l’accezione dell’assistenza domiciliare, le regioni dovranno ricorrere alle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per la spesa corrente.</div><div class="imTAJustify">Inoltre, come se ciò non bastasse, non è stato calcolato che, una volta esaurito il conto PNRR per la realizzazione delle strutture (assumendo di poterlo fare), queste avranno un costo di gestione per il futuro; utenze, materiali, manutenzione, apparecchiature, e tutto quanto serve per tenere aperta una Casa della comunità, un Ospedale di comunità o una Centrale operativa imporrà un aumento del Fondo Sanitario.</div><div class="imTAJustify">Quindi una delle più preoccupanti perplessità è come potrà essere finanziata la spesa corrente per il personale e per il mantenimento efficiente delle strutture sanitarie, considerando che la disponibilità del Fondo Nazionale è stata giudicata da tutti gli osservatori insufficiente anche per il mantenimento dei servizi così come sono attualmente configurati.</div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 12:47:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?criticita-del-nuovo-assetto-della-medicina-territoriale</link>
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			<title><![CDATA[Riforma del catasto]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">C'è qualcosa che forse non capisco. Draghi, nella conferenza stampa che linko, afferma che la revisione degli estimi catastali sarà fiscalmente neutra (invarianza fiscale) in quanto una cosa è aggiornare le valutazioni degli immobili (che è ciò che il governo vuole fare) ed altro è scegliere le tasse che ne derivano (che il governo non vuole modificare). Ma se non si modificano le imposte che attualmente fanno riferimento ai valori catastali (IMU, Successioni, Donazioni, Locazioni, Trasferimenti, ecc.) è ovvio che cambiare la base imponibile porterà ad un aumento o ad una riduzione del costo fiscale conseguente all'aumento o alla riduzione delle rendite rimodulate. Anche se le parole utilizzate da Draghi sono chiare, si potrebbe immaginare che intendesse far riferimento al una invarianza del gettito complessivo (aumenti e riduzioni si compensano). Ma al di là che è estremamente difficile una previsione in tal senso fatta a tavolino, a causa di un enorme numero di varianti non tutte ponderabili, ma un tecnico di così alto livello avrebbe dovuto essere più attento nella spiegazione delle misure che intende attuare. &nbsp;&nbsp;</span></div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-vERWB3OWoA">https://www.youtube.com/watch?v=-vERWB3OWoA</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?riforma-del-catasto</link>
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			<title><![CDATA[Cos’è l’R0 e a cosa serve?]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Sembrerebbe che il peggio sia passato e siamo ormai pienamente nella c.d. "fase 2"; ma allora è ancora di attualità parlare potenzialità di diffusione del SARS-CoV-2?</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Certamete si.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Valutare la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva è fondamentale al suo primo insorgere, ma è altrettanto importante quando la curva epidemiologica è decrescente per prendere le misure opportune ad evitare una nuova incontrollata diffusione.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Un parametro importante in un’epidemia di una malattia infettiva è il cosiddetto R0 ovvero il “numero di riproduzione di base” che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente. Questo parametro misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. In altre parole, se l'R0 di una malattia infettiva è circa 2, significa che in media un singolo malato infetterà due persone. Quanto maggiore è il valore di R0 e tanto più elevato è il rischio di diffusione dell’epidemia. Se invece il valore di R0 fosse inferiore ad 1 ciò significa che l’epidemia può essere contenuta.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Da quando l'epidemia del nuovo coronavirus (2019-nCoV) emerso in Cina ha cominciato a diffondersi e sono iniziati a circolare i dati sui primi casi confermati, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e numerosi istituti di ricerca di tutto il mondo hanno diffuso stime di R0 dell'infezione. Queste stime sono comprese tra 1,4 e 3,8 nelle aree colpite in questa prima fase di diffusione.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Dunque, "R0" <u>è funzione</u> della <u>probabilità di trasmissione per singolo contatto</u> tra una persona infetta ed una suscettibile, del <u>numero dei contatti</u> della persona infetta e della <u>durata dell'infettività</u> questo ci dice che riducendo almeno uno dei tre parametri possiamo ridurre tale valore e quindi poter controllare, o almeno ritardare, la diffusione del patogeno ad altre persone. La probabilità di trasmissione e la durata dell’infettività (senza un vaccino o un trattamento che riduca la viremia) non sono in questa fase modificabili ma, l’immediata diagnosi/identificazione della persona infetta, o di quella potenzialmente infettata, e la possibilità di ridurre i suoi contatti con altre persone permette una riduzione del’R0.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Di seguito, la simulazione della trasmissibilità di una epidemia con R0=2 (Ebola) e con R0=4 (SARS)<br> <!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" &nbsp;coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" &nbsp;filled="f" stroked="f"> &nbsp;<v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> &nbsp;<v:formulas> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> &nbsp;</v:formulas> &nbsp;<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> &nbsp;<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Immagine_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" &nbsp;style='width:247.2pt;height:175.8pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> &nbsp;<v:imagedata src="file:///C:/Users/Giorgio/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" &nbsp;&nbsp;o:title=""></v:imagedata> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">[image:image-0]<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2020 17:18:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Se si va all'estero, si perdono le pensioni?]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Previdenza_e_Assistenza"><![CDATA[Previdenza e Assistenza]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Iniziamo con le dovute distinzioni.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Un conto è trasferirsi all'estero ed un altro è fare un viaggio, sebbene lungo, all'estero.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Un conto sono le pensioni maturate con il lavoro ed un altro sono i benefici assistenziali.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Diciamo subito che per poter ricevere la pensione di invalidità civile (categoria INVCIV) o qualunque altro beneficio assistenziale è necessario risiedere in Italia. Pertanto sono le prestazioni inesportabili sono:</span></div><div><ul><li><span class="fs11lh1-5 ff1">le pensioni sociali;<br></span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;<br></span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">le pensioni e le indennità ai sordomuti;<br></span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">le pensioni e le indennità ai ciechi civili;<br></span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">l’integrazione della pensione minima;<br></span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">l’integrazione dell’assegno di invalidità;<br></span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">l’assegno sociale;<br></span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">la maggiorazione sociale.</span></li></ul><span class="fs11lh1-5 ff1">Al contrario, le pensioni derivanti dal pagamento dei contributi, compresa la pensione di invalidità INPS (contributiva), possono essere trasferite su un conto estero ed essere pagate a cittadini italiani iscritti all'AIRE.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Una precisazione va fatta. Ricapitolando, le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni, indennità concessi per invalidità civile; pensioni e assegni sociali), non sono esportabili all'estero. Infatti, l'INPS precisa che le provvidenze economiche concesse agli invalidi civili non sono accreditabili in istituti bancari esteri, nel caso di trasferimento prolungato in un altro paese. Mentre potranno continuare ad essere erogate in Italia, nel caso di un eventuale spostamento all'estero, sempre che la permanenza nell'altro stato sia di breve durata. &nbsp;In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte delle proprie strutture territoriali, con Messaggio &nbsp;Inps del 20/12/2013, n. 20966, &nbsp;l’Inps precisa cosa deve intendersi per “periodo di breve durata” .</span></div><div><div> </div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Infatti, &nbsp;il messaggio chiarisce che le prestazioni assistenziali sopra riportate, saranno sospese solo quando la permanenza fuori dal territorio italiano si prolunghi oltre i sei mesi, a meno che non ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato. Per “gravi motivi sanitari” s’intende per esempio: interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente all’estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.</span></div><div> </div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Decorso un anno dalla sospensione, e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, si procederà alla revoca del beneficio.</span></div><div> </div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Inps precisa, comunque, &nbsp;che qualora sia intervenuta la revoca della prestazione, l’interessato, se in possesso di un verbale sanitario in corso di validità e dei previsti requisiti amministrativi, &nbsp;potrà presentare domanda di prestazione utilizzando il modello AP93, &nbsp;senza necessità di attivare il procedimento sanitario.</span></div><div> </div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">In caso di accoglimento della suddetta domanda, secondo le regole generali, la prestazione sarà erogata dal mese successivo alla data di quest’ultima.</span></div></div><div><span class="ff2"> </span><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" &nbsp;coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" &nbsp;filled="f" stroked="f"> &nbsp;<v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> &nbsp;<v:formulas> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> &nbsp;</v:formulas> &nbsp;<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> &nbsp;<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Immagine_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" &nbsp;style='width:247.2pt;height:175.8pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> &nbsp;<v:imagedata src="file:///C:/Users/Giorgio/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" &nbsp;&nbsp;o:title=""></v:imagedata> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2020 17:21:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[La pandemia è una guerra?]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012">Sempre con maggior frequenza e da parte di un numero maggiore di persone si vuole equiparare la difficile situazione che stiamo vivendo ad un evento bellico, non solo per giustificare le misure straordinarie da mettere in campo ma anche per ipotizzare le conseguenze.<div>Questo messaggio sembra essere accolto quasi come una ovvietà tanto da non lasciare spazio ad altra interpretazione, forse perché ormai pochissimi sono coloro che hanno una concreta memoria dell’ultimo conflitto mondiale.</div><div>Provando a sintetizzare i caratteri più rilevanti di un qualsiasi evento bellico combattuto su un territorio e ponendo il focus sugli aspetti che interessano l’attualità, è possibile sottolineare tre elementi per il confronto.</div><div>Innanzitutto, durante una guerra la produzione industriale non si arresta ma anzi aumenta dopo essere riconvertita, così come il commercio si adegua ai nuovi fabbisogni in direzione di beni e servizi maggiormente essenziali. </div><div>Inoltre, una guerra tradizionale causa la distruzione di immobili, infrastrutture e sposta gran parte della spesa pubblica dallo sviluppo socio culturale allo sviluppo di tecnologie militari.</div><div>Altro aspetto è il prezzo in termini di vite umane che vede un forte riduzione della popolazione c.d. attiva, cioè di quelle persone che possono e devono combattere, che per chiarezza va dai 16 ai 60 anni.</div><div>Del tutto differente è ciò che ha causato e che causerà il COVID. </div><div>Quasi tutte le attività produttive soffrono esclusivamente per un’asfissia “di cassa”, ma la loro capacità è invariata. Infatti, un ristorante manterrà tavoli, cucine, macchinari, ecc. così come una impresa meccanica continuerà ad avere capannoni, torni, impianti, ecc.; nulla è stato distrutto e pertanto nulla andrà ricostruito. Anche da un punto di vista della “forza lavoro” nulla cambierà in considerazione del fatto che ad oggi i minorenni sembrano essere quasi del tutto immuni dai rischi del virus e la popolazione in età lavorativa conta un numero di perdite trascurabili a livello macroeconomico.</div><div>Se queste brevi considerazioni, che non vogliono essere le conclusioni di un’analisi ma solo uno spunto di riflessione, inducono a pensare che non dovremmo pensare a ipotetici benefici di una “ricostruzione” che non ci sarà, ma concentrarci su veri problemi che affronteremo, e che, in parte, abbiamo iniziato ad affrontare. </div><div>Innanzitutto, il problema principale è quello della liquidità, cioè della quantità di moneta in circolazione, che ha creato sofferenza negli ultimi decenni e che ora rischia di mettere in ginocchio il paese. Quando capiremo che il denaro non è un bene ma uno strumento necessario allo scambio di beni e servizi, allora potremo spendere il nostro tempo a migliorare la qualità della produzione piuttosto che a ricercare chi ce lo possa prestare. Solo per inciso, ritengo risibile il pensiero di coloro che vedono nella perdita dei pensionati un risparmio dello stato, perché non vedono che ciò costituisce una ulteriore perdita di liquidità; ma sull’idea che l’obbiettivo principale di uno stato debba essere il risparmio della spesa dedicherò un apposito articolo.</div><div>Un ultimo pensiero. Come detto la scarsa quantità di moneta in circolazione è stato, è, e resterà il principale problema per la sostenibilità del sistema, ma se non ricordiamo che l’economia si basa sulla competizione, faremmo un grande errore. La solidarietà che in queste settimane invochiamo e cerchiamo negli altri paesi europei e non, è cosa buona e giusta tra comunità civili, ma le imprese non possono smettere di combattere. Così le nostre aziende, se non saranno messe in grado di stare sui mercati, perderanno le commesse e nessuno, nemmeno lo stato potrà fare nulla. Infatti, mentre per una crisi finanziaria lo stato può dare contributi economici in vari modi, per una crisi commerciale non c’è soluzione. Se le società italiane non potranno produrre, contrariamente ai loro competitor internazionali, i loro clienti acquisteranno altrove; allora, scusandomi per ciò che appare banale, è forse il caso di ricordare che un’attività necessita di molto tempo e risorse per crescere ed affermarsi, ma che può chiudere in un istante.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 09:19:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Rischio MES cap. 2]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Europa"><![CDATA[Europa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div class="imTAJustify">Come scritto nel cap. 1, la richiesta di accesso al MES darebbe un pessimo segnale ai mercati con importanti ricadute sullo spred.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">In questo capito 2 ho intenzione di esprimere un pensiero sulle condizioni poste per ricevere un finanziamento dal fondo, ed per farlo partirò dall’argomento principale in campo economico di queste ultime settimane: la cosiddetta <u>condizionalità leggera</u> associata al nuovo credito MES. E qui devo mi rivolgo agli amici che, perpetuando la tecnica del “gioco del telefono”, continuano a ripetere che si tratta di un finanziamento eccezionale senza condizioni! Ebbene non è così per una serie di ragioni. <i>In primis</i> ci sono interessi (benché bassi), e questa è una condizione, poi ci sarebbe un vincolo di destinazione alle spese sanitarie (di questo parlerò in altro capitolo), e poi tante altre come è ovvio e necessario in qualsiasi rapporto contrattuale. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">L’acceso dibattito che si è sviluppato, non riguarda infatti il costo economico diretto, che in termini di interessi è di modestissimo valore (quasi nessuno discute sulla misura dei tassi preferenziali), ma sulla vera posta in gioco che riguarda una ulteriore limitazione delle future scelte politiche dell’Italia.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Infatti, l’offerta economica di 35 mld a tasso agevolato, ma soprattutto il teatrino dei “buoni” e dei “cattivi” messo in atto dai paesi, vogliono distogliere l'attenzione dal vero problema che è quello delle condizioni del prestito. Non intendo solo il temuto Memorandum ma anche i “dettagli” nel lessico comune, o le “clausole” per gli addetti ai lavori. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Proverò a spiegarmi partendo dai fatti.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Il compromesso raggiunto all'Eurogruppo sulla linea di credito da concedere per “<i>sostenere il finanziamento di spese direttamente o indirettamente legate ai costi sanitari di prevenzione e cura</i>” per molti è un’occasione da sfruttare e che sarebbe folle non farlo visto che nulla ci è chiesto in cambio se non degli interessi molto bassi. Ma è qui che vi è l’errore. Ad oggi abbiamo a confronto le chiare regole del MES e un “accordo” molto poco chiaro. &nbsp;&nbsp;</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Le norme che regolano i prestiti del MES, benché discutibili, sono palesi. Il MES non è un fondo di solidarietà, come si vuol far credere, che garantisce titoli pubblici, o altre operazioni finanziarie dei singoli paesi e dell’Unione, ma di fatto opera come una banca, effettuando prestiti ad interesse ma con una forma di garanzia del tutto nuova nella storia del credito. Soggetti (Commissione UE, BCE e FMI) terzi alle parti (MES e paese debitore) possono intervenire come “consulenti di peso” per “suggerire” programmi di aggiustamento che il debitore deve seguire per ottenere le ulteriori rate del prestito. Normativamente, nel concedere un credito si ingaggia in un rapporto con il debitore rigorosamente inquadrato dal Reg. 472/2013, parte del cosiddetto Two Pack, dove all'art. 7 co. 5 si dice che “<i>La Commissione, d'intesa con la Bce e, se del caso, con l'Fmi, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico […] Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma</i>”. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Dunque, un impegno oggi a garantire condizionalità leggera non può a norma di Trattato vincolare le decisioni future, e quindi diventa non credibile. Quindi, una volta impegnato nella relazione contrattuale, l’Italia (o qualsiasi altro stato) può effettivamente vedersi imporre nuove condizioni. Non va dimenticato cosa successe alla Grecia nei primi mesi del governo Tsipras nel 2015. Chi dice il contrario, lo fa per ignoranza o in mala fede, anche perché il comunicato dell'Eurogruppo è assolutamente chiaro sul fatto che i prestiti Covid sarebbero fatti nel quadro delle linee esistenti (le ECCL, per gli addetti ai lavori), e “seguendo le disposizioni del Trattato ESM”. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Dunque, i famosi 35 miliardi resi disponibili dal MES sono un cavallo di Troia per farci entrare nel meccanismo infernale dell'austerità, e aprire le porte ai programmi di aggiustamento della Troika?</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Forse. Dipende dalle clausole al finanziamento che ad oggi non sono state concordate. Poiché i nuovi programmi di aggiustamento, i famigerati Memorandum of Understanding, possono essere imposti al momento di sborsare nuove tranche del prestito, manca l'informazione fondamentale per giudicare della credibilità della condizionalità leggera: in quante tranche sarà erogato il finanziamento Covid? Il solo documento ufficiale di cui disponiamo ad oggi (il rapporto dell'Eurogruppo) parla solo di “condizioni standardizzate su cui si troverà un accordo degli organi di governo del MES”, di “disposizioni del Trattato”, ma anche di “aggiustamento alla luce delle sfide presenti”; si parla di “disponibilità fin quando la crisi non sarà terminata” ma non si specifica se si tratti di crisi sanitaria o economica. Nient’altro. Non sappiamo, peraltro, quale sarebbe la maturità di questi prestiti: un anno? dieci? venti? </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Poiché il diavolo è nei dettagli, e questi dettagli oggi non sono conosciuti, l’unica possibilità e non firmare. Questa banale suggerimento non deve essere corroborato da un grande economista perché è la regola aurea che consiglierebbe un qualunque avvocato.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 09:25:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Rischio MES cap. 1]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Europa"><![CDATA[Europa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div class="imTAJustify">Per comprendere le considerazioni che intendo esporre è necessario sapere che:</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">1)Il Mes è pensato per essere un creditore e – come tutti i creditori – ha l’obbligo di rientrare dei propri soldi con gli interessi: le condizionalità, cioè l’obbligo a firmare un Memorandum che prevede impegni inderogabili, è presente nel Trattato istitutivo.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">2) Nel Regolamento Ue che disciplina i suoi interventi si spiega che ogni debitore si impegna a un programma di “aggiustamento strutturale” e, se il ritmo non è quello stabilito, quel programma è modificabile, in sede Ecofin, in modo unilaterale. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">3) Una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue ha chiarito nel 2012 che il Mes è compatibile col diritto comunitario, ma solo se dà prestiti “condizionati”.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">4) Il MES è un creditore privilegiato, come il FMI per chi ne chiede i prestiti.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Premesso ciò, bisogna chiedersi quali possano essere le conseguenze di un accesso al MES per uno stato; in questo breve articolo prenderò in considerazione solamente quelle nei rapporti con i c.d. mercati a cui da qualche decennio ci si rivolge per finanziare un paese.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Il solo fatto di richiedere un prestito al MES dà un pessimo segnale in due direzioni. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Innanzitutto, rende palese una situazione di grave crisi o per lo meno questo è ciò che dimostrerebbe.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Secondo, gli operatori finanziari, sapendo di essere creditori “junior” perché il MES è privilegiato, chiederebbero tassi di interesse molto più alti come premio per il rischio.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">L’ovvia conseguenza sarebbe un aumento degli spred non solo in maniera significativa, ma anche permanente, per lo meno fino a quando il prestito non venga restituito.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Pertanto, il costo da pagare sia in termini di spred che di interessi sul prestito sarebbe ben maggiore del beneficio che si potrebbe ottenere.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 11:05:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Cos'è il MES]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Europa"><![CDATA[Europa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Il MES - meccanismo europeo di stabilità – o ESM - European Stability Mechanism – è un Trattato intergovernativo, che, in modo complementare al Fiscal Compact, ha di fatto istituito una nuova governance europea di gestione della crisi, parallela a quella costituita dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea.</span></div><div class="imTAJustify">L'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità dell'area euro, consentita da una apposita modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) è stata inclusa tra i pilastri del nuovo sistema di governance economica europea.</div><div class="imTAJustify">L'ESM ha affiancato a poi sostituito gli strumenti transitorio di stabilizzazione finanziaria (European financial stabilisation mechanism, EFSM, e European financial stability facility, EFSF) istituiti originariamente per 3 anni (fino al 31 dicembre 2012), e poi prorogati fino al 30 giugno 2013.</div><div class="imTAJustify">Perché è nato un Fondo Salva Stati?</div><div class="imTAJustify">Quando nel 2010-2011 alcuni paesi Ue si trovarono sull’orlo del tracollo finanziario ci si è scontrati con un punto saldo dei Trattati europei (l’art. 123 del TFUE) che vieta agli stati membri e alla Banca centrale europea di ‘salvare’ stati europei in difficoltà. Un articolo che era stato fortemente voluto dai paesi del nord dell’Europa, a partire dalla Germania, che temevano che paesi altamente indebitati potessero continuare a farlo nella convinzione che in caso di necessità altri paesi europei sarebbero andati in loro soccorso scaricando così, almeno in parte, l’onere sui contribuenti europei. Ma in un clima di emergenza per alcuni paesi dell’Eurozona (Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda e Italia) che poteva mettere a rischio l’esistenza stessa della moneta unica, i leader europei si trovarono costretti a trovare degli escamotage per aggirare l’art 123. </div><div class="imTAJustify">È in questo contesto che nasce nel 2010 un primo fondo temporaneo: il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF). Si trattava in realtà di una società di diritto lussemburghese che poteva sostenere finanziariamente gli stati in difficoltà (con prestiti e acquisti di titoli dello stato) e loro banche finanziandosi a sua volta emettendo titoli garantiti dai singoli paesi europei in proporzione al capitale da questi versati nella BCE (ovvero sostanzialmente in base alla popolazione e al Pil dei paesi). In pratica, se i mercati finanziari si fossero rifiutati di prestare altri soldi al paese in difficoltà (o fossero stati disposti a farlo solo a interessi esorbitanti) sarebbe intervenuto lo EFSF, in grado di reperire i fondi necessari a tassi più bassi, proprio grazie alle garanzie fornite dai paesi membri (tra cui quelli solidi del nord Europa), per poi girarli sotto forma di prestiti al paese in difficoltà. È proprio quello che è successo con Irlanda, Portogallo e Grecia cui lo EFSF ha assegnato complessivamente quasi 175 miliardi di euro. Di fronte al perdurare della crisi all’interno dell’Eurozona e a crescenti pressioni da parte dei Paesi maggiormente esposti, inclusa l’Italia, a partire dal luglio del 2012 l’EFSF (insieme al Fondo EFSM che faceva capo alla Commissione Ue) è stato sostituito da un fondo permanente: il Meccanismo europeo di stabilità (MES), cosiddetto ‘Fondo salva-stati’</div><div class="imTAJustify">Come è nato il MES?</div><div class="imTAJustify">Come detto, il progetto MES nato nel 2010 non fu mai abbandonato, ma per realizzarlo si doveva procedere alla modifica dell’art. 136 del TFUE. Così, un atto separato, che modificava l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per autorizzare l'istituzione del MES ai sensi del diritto dell'UE, era stato approvato il 23 marzo 2011 dal Parlamento europeo e ratificato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 25 marzo 2011.</div><div class="imTAJustify">In Italia il Governo, durante il Consiglio dei Ministri n° 149 del 3 agosto 2011, approvò il disegno di legge di ratifica del trattato attinente alla modifica dell'articolo 136 TFUE. Tuttavia, il testo varato dall'Ecofin l'11 luglio 2011, non veniva avviato a ratifica da alcun Paese membro dell'Eurozona. Così, una nuova stesura più ampia e modificata è passata poi in votazione a luglio 2012 presso la Camera ed il Senato e quindi venendo promulgato dal Presidente della Repubblica il 23 luglio 2012 (legge 23 luglio 2012, n. 115).</div><div class="imTAJustify">La modifica - entrata in vigore il 1° marzo 2013 a seguito della ratifica degli (allora) 27 Stati membri dell'UE - prevede l'aggiunta all'art. 136 del seguente paragrafo: "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."</div><div class="imTAJustify">La base giuridica così introdotta autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa. Non è previsto, infatti, alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo. Inoltre, non è previsto alcun intervento diretto del bilancio dell'UE, risolvendosi l'assistenza finanziaria in contributi degli Stati membri interessati sotto forma di prestiti e garanzie.</div><div class="imTAJustify">Il trattato istituivo dell'ESM</div><div class="imTAJustify">In base al trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti la Lettonia, il 1° gennaio 2014, e la Lituania, il 1° gennaio 2015), l'ESM è costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo.</div><div class="imTAJustify">Il meccanismo ha le seguenti caratteristiche:</div><div class="imTAJustify">	l'accesso all'assistenza finanziaria dell'ESM viene offerto sulla base di una rigorosa condizionalità politica nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE);</div><div class="imTAJustify">	lo Stato membro beneficiario è tenuto a realizzare una forma adeguata di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi dell'FMI;</div><div class="imTAJustify">	l'ESM ha una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di euro,soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. E' prevista la possibilità di integrare la capacità di prestito dell'ESM attraverso la partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria, mentre gli Stati membri che non fanno parte della zona euro possono partecipare su una base ad hoc;</div><div class="imTAJustify">	l'ESM ha un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro (le quote di capitale per ciascuno stato membro sono riportate nella tabella in calce alla scheda). Di questo importo, 80 miliardi di euro sono sotto forma di capitale versato fornito dagli Stati membri della zona euro. Inoltre, l'ESM dispone anche di una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di euro;</div><div class="imTAJustify">	la ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale dell'ESM è basata sulla partecipazione al capitale versato della BCE, modificata secondo una chiave di conversione (vedi tabella EFSF);</div><div class="imTAJustify">	al fine di garantire efficacia al sistema decisionale dell'ESM, esso opera amaggioranza qualificata dell'85% del capitale (anziché secondo la regola del comune accordo) qualora la Commissione e la BCE decidano che occorrono decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica della zona euro.</div><div class="imTAJustify">Il trattato istitutivo dell'ESM è stato ratificato dall'Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 116. </div><div class="imTAJustify">Sottoscrizioni del capitale ESM:</div><div>[image:image-0]<br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato istitutivo del MES, l'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica non provvedeva ad esplicitare tali oneri, anche se la relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge richiamava le disposizioni del Trattato per le quali la partecipazione al capitale versato del MES comporta per l'Italia il pagamento inizialedi cinque rate annuali, ciascuna delle quali è quantificabile in circa 2,866 miliardi di euro - mentre gli importi ulteriori, a chiamata, restano al momento solo eventuali. Il medesimo articolo disponeva altresì che per il versamento delle quote suddette, a decorrere dal 2012, venissero autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, il cui ricavo netto in tutto o in parte avrebbe finanziato la contribuzione italiana al MES. Le caratteristiche di tali emissioni di titoli di Stato - definite come aggiuntive rispetto a quelle previste dai documenti di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 - sono state stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Veniva altresì specificato che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio, né nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.</span><br></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 15:50:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Prossimità]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><span class="imTALeft">Un po’ </span>d</span>i chiarezza sulle misure di limitazione alla libera circolazione ritengo sia necessaria.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Il primo provvedimento che ha disposto limitazioni è il DPCM dell’8 marzo che all’art. 1 lettera a) prevedeva “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Questo divieto, inizialmente previsto solo per le c.d. zone rosse (regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) è stato esteso a tutto il territorio nazionale con il successivo DPCM del 9 marzo. Sempre nello stesso DPCM dell’8 marzo, ma all’art. 2 lettera c) veniva stabilito che “<u>lo sport di base</u> e le <u>attività motorie in genere</u>, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. Ebbene, questa possibilità (fare passeggiate, jogging, bicicletta, ecc.) non è mai stata modificata o soppressa fino al 10 aprile. Tuttavia, il 20 marzo il Ministero della salute con l’art. 1 lettera b) ha introdotto la famigerata <u>prossimità</u> (“resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”). Questa previsione ha fatto sorgere due problematiche. La prima è di interpretazione sistematica con il DPCM dell’8 marzo, considerato che l’ordinanza del Ministero si riferisce solo all’attività motoria (passeggio) e non anche allo sport di base (jogging o ciclismo); la soluzione migliore sembrerebbe una chiara e corretta scelta di limitare solo le “passeggiate” nei pressi dell’abitazione, e non anche una attività sportiva che diventerebbe paradossale o impossibile se svolta a cortissimo raggio, soprattutto in zone dove non ci sono gli spazi per praticarla. La seconda problematica riguarda il concetto di prossimità di cui qui voglio specificatamente parlare. &nbsp;</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Nessuna norma giuridica definisce il concetto di “prossimità” per il semplice motivo che nel nostro ordinamento vige il principio di legalità per cui si può essere sanzionati solo per un fatto previsto espressamente da una norma in modo chiaro e determinato. Tale principio è sancito dalla Costituzione all'articolo 25, dal codice penale agli articoli 1 e 199, e dalla stessa L. 689/1981 che disciplina il sistema sanzionatorio per espressa previsione del Governo (DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Art. 4 Sanzioni e controlli – comma 3 “Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689”).</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Dunque, sentire in questi giorni disquisire i vari opinionisti su quale sia la distanza corretta per rispettare la prossimità è del tutto risibile, infatti, tale valutazione non spetta a noi o agli agenti accertatori, ma neanche ad un giudice, il quale se investito del ricorso avverso la sanzione dovrà solamente disapplicare la norma e non “valutare” la “valutazione” della polizia. Anche i sindaci e i governatori delle Regioni non potranno integrare la previsione, semplicemente perché non è nei loro poteri.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Solo per precisione, va ricordato che i vari DPCM che si sono succeduti in materia dall’8 marzo al 1° aprile 2020 sono stati sostituiti con l’ultimo (per ora) DPCM del 10 aprile che ha dato attuazione al D.L. del 25 marzo. In questo DPCM all’art. 1 comma 1 lettera a) è così previsto: “sono consentiti solo gli spostamenti &nbsp;motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. Alla successiva lettera f) è stabilito che: “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Come si vede, il Governo ha risolto (forse involontariamente e irragionevolmente) la prima problematica sulla distinzione tra attività sportiva di base e attività motoria; infatti, avendo abrogato il DPCM dell’8 marzo, ora la possibilità di uscire dall’abitazione, oltre, chiaramente alle comprovate esigenze previste dalla lettera a), è limitato all’attività motoria. Tuttavia, non è stato risolto il problema legato alla genericità del concetto di “prossimità” che è stato trasfuso <i>tout court</i> dall’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo. </div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 12:11:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Autocertificazione...dove è prevista?]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div class="imTAJustify"><span class="imUl fs11lh1-5"><b>Premessa:</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Il primo fac-simile era stato fornito con la direttiva del Ministero dell'Interno per l’attuazione dei controlli per l'emergenza Coronavirus in <strong><b>tutto il territorio nazionale</b></strong>, attuativa del <span class="cf1">decreto del 9 marzo &nbsp;2020</span><b><b>. </b></b>In un secondo &nbsp;facimile aggiornato erano anche state specificate le dichiarazioni di non essere sottoposti a quarantena ne contagiati dal COVID 19. </span><strong><b>Il 23 marzo 2020</b></strong><span class="fs11lh1-5"> era stato pubblicato un nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti, modificato sulla base delle disposizioni introdotte dal</span><strong><b> </b><u><b>dpcm del 22 marzo 2020</b></u></strong><span class="fs11lh1-5">. </span><span class="cf2">Il 26.03.2020 è stato pubblicato il</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf1">nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare in caso di spostamenti per motivi di necessità e urgenza</span></b></strong><span class="cf2">, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 disposte dal decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imUl fs12lh1-5 cf2"><b>Riflessione:</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf2">Benchè sia previsto nei vari </span><span class="imTALeft fs12lh1-5 cf2">DPCM che &nbsp;“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di &nbsp;assoluta &nbsp;urgenza &nbsp;ovvero &nbsp;per &nbsp;motivi &nbsp;di &nbsp;salute”, la domanda che pongo è in quale provvedimento sia stato resa obbligatoria l'autocertificazione.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs12lh1-5 cf2"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:39:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?autocertificazione---dove-e-prevista-</link>
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			<title><![CDATA[Le mascherine]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Indossare delle mascherine può aiutare a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio da nuovo Coronavirus? Quali tipi di mascherine possono essere utili, come vanno indossate, rimosse e sanificate qualora le si voglia (o si debba) riutilizzare?</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Innanzitutto, le mascherine servono oppure no?</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">In un contesto di bassa circolazione del virus, l’uso di mascherine da parte della popolazione sana non è indicata. La mascherina probabilmente non farà differenza quando si cammina all’aperto e si è da soli. In questo caso, dunque, non ha senso portarla. Lo stesso si può dire in tutti i casi in cui la distanza tra le persone è tale da garantire una ragionevole sicurezza. Questo perché il virus non sta “sospeso” nell’aria: la principale via di trasmissione sono le goccioline di saliva infette che entrano direttamente in contatto con le nostre vie respiratorie.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">In altre situazioni di vita quotidiana, invece, dove ci possono essere molte persone malate (magari inconsapevolmente) e non si riesce a mantenere la giusta distanza, una mascherina, del tipo giusto e se indossata correttamente, può essere utile, come lo è nel contesto sanitario o casalingo se ci si prende cura di un malato. Per esempio, se abiti in una zona con un forte contagio e sei al supermercato a fare la spesa in mezzo a molte altre persone e non riesci a mantenere la distanza di un metro, magari perché ci sono diverse persone davanti allo stesso scaffale, o sali su un autobus con altre persone, allora può avere senso indossarne una. E’ bene ricordare che un buon livello di protezione si ha solo quando si adottano l’insieme delle misure, mantenendo la distanza di almeno un metro tra le persone e mantenendo una buona e costante igiene delle mani. La mascherina non è la bacchetta magica che da sola è in grado di salvarci dal contagio. Tanto più che quelle più diffuse, cioè quelle cosiddette chirurgiche, siano di stoffa o di carta monouso, nascono per proteggere gli altri dai nostri fluidi e non viceversa.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">I diversi tipi di mascherine</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Non tutte le mascherine proteggono allo stesso modo. Ci sono diversi tipi di mascherine, che garantiscono vari gradi di protezione. In generale possiamo dire che le mascherine di tipo chirurgico, proteggono gli altri dalle secrezioni di chi le indossa e non viceversa, mentre quelle filtranti (con le dovute differenze), agiscono al contrario, proteggendo chi le indossa da agenti esterni pericolosi, virus e non solo.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><b>Mascherine semplici</b>, a uso igienico, adottate in alcuni contesti aziendali/industriali. Si tratta di prodotti generici, non pensati per l’utilizzo sanitario. Per questo motivo non devono rispettare le norme che invece le altre tipologie (le mascherine chirurgiche e i filtranti facciali) devono rispettare. Non necessitano di marcatura CE.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1"><b>Mascherine chirurgiche</b> (per uso medico). Sono quelle mascherine rettangolari fatte di tre strati di tessuto-non-tessuto plissettato che si indossano sul volto grazie a un nasello, elastici o lacci. Devono soddisfare alcuni requisiti tecnici stabiliti per legge e passare alcuni test specifici che verificano se la mascherina blocca le goccioline contaminate da batteri. Devono avere il marchio CE. Attenzione: il decreto Cura Italia ha introdotto alcune deroghe temporanee alla normativa per aumentare la disponibilità di questi prodotti. Attualmente si possono vendere legalmente, anche nelle farmacie, prodotti che vengono autocertificati dai produttori ma che non hanno seguito l’iter ufficiale dei test. Una cosa vale sempre, per entrambi i dispositivi, che siano certificati o autocertificati: per come sono pensate, questo tipo di mascherine non proteggono chi le indossa, ma le altre persone.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5 ff1"><b>Maschere filtranti</b>, dette anche filtranti facciali per la protezione individuale (da cui FFP). Si chiamano filtranti perché sono mascherine che sono realizzate in modo da bloccare il passaggio di particelle di dimensioni estremamente piccole, dell’ordine del mezzo micron, impedendo a chi le porta di inalarle. Sono dispositivi che bloccano a tutti gli effetti eventuali aerosol infetti da virus, ma anche fumi pericolosi, fibre e polveri. Queste FFP sono i veri e propri dispositivi di protezione individuale e infatti devono rispettare una normativa rigorosa. Queste mascherine hanno l’obbligo di marcatura CE e di riportare oltre al maschio CE anche il codice di quattro cifre che individua l’ente notificatore. L’efficacia filtrante viene indicata con sigle FF da P1 a P3 a seconda della capacità crescente di protezione. In ambito sanitario vengono usate le FFP2 e 3, che hanno un’efficacia filtrante rispettivamente del 94% e del 99% e sono le più indicate per bloccare i virus. La capacità filtrante della mascherina non è però infinita: dopo qualche ora di utilizzo il tessuto perde di efficacia, anche se la capacità filtrante non si annulla del tutto. Se sono monouso, queste maschere vanno gettate dopo un turno di utilizzo o dopo un determinato numero di ore. Questi dispositivi possono avere anche una valvola di espirazione (che facilita la vita a chi la usa in ambito medico). In questo caso però proteggono chi le indossa ma non viceversa, perché l’esalazione non è filtrata. Per questo motivo le maschere filtranti facciali con valvola sono da destinarsi all’uso sanitario nei reparti dove sono ricoverati casi infetti per la protezione degli operatori. Esistono anche FFP senza valvola</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">[image:image-0]<br></span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Cosa dicono OMS e Ministero della salute?</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di indossare una mascherina solo se si sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus e si hanno sintomi come tosse o starnuti, oppure se ci si sta prendendo cura di una persona che potrebbe essere malata di Covid-19. Non dice che le mascherine non servono, ma sottolinea la grave scarsità di mascherine a fronte di una pandemia che le renderebbe necessarie per una fetta consistente della popolazione mondiale. «Se non sei malato o se non accudisci un malato stai sprecando una mascherina. L’OMS raccomanda fortemente alla popolazione di usare le mascherine saggiamente. Consiglia un uso razionale delle mascherine medicali per evitare uno spreco non necessario di risorse preziose e evitare un uso scorretto delle mascherine. Il modo più efficace per proteggersi dal virus è lavare frequentemente le mani, coprire bocca e naso con l’interno del gomito quando si tossisce o si starnutisce e mantenere almeno un metro dalle altre persone».</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">Il Ministero della Salute in Italia riprende questa impostazione, ponendosi un problema di sostenibilità dei consigli diffusi alla popolazione. Inoltre, mette in guardia sui possibili rischi di un uso poco corretto delle mascherine: «L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose».</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 13:17:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?le-mascherine</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Autocertificazione: cosa si rischia ad attestare il falso?]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C">Leggendo l'ultimo modello di autocertificazione messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, appare evidente che il reato paventato in caso di dichiarazione mendace è quello previsto dall'art. 495 cp.<div>Ma procediamo con ordine.</div><div>Innazitutto non vi è un obbligo di portare con sè il modulo. Questo significa che nel caso di un accertamento da parte degli organi di polizia, se provvisti di modulo, saranno gli agenti a porre le domande e a redigere un verbale contenente le risposte. In questo caso, evidentemente, non si potrà parlare di autocertificazione, ma di dichiarazioni a pubblico ufficiale. Quali saranno le conseguenze in caso di falsità? Quasi nessuna! La risposta può sembrare apparentemente assurda, ma chiaramente non lo è affatto. Un cittadino deve dire la verità solo "sull'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona" (art. 495 cp) oppure sui "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" (art. 483 cp), scaturendo il predetto obbligo solo da una norma che espressamente lo imponga.</div><div>Nel caso invece dovessimo avere con noi il modulo, e quindi utilizzarlo come "richiesto" dagli agenti, faremo tecnicamente una vera e propria "dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà" disciplinato dal DPR 445/2000. Che responsabilità avremmo nel dichiarare il falso? <span class="fs12lh1-5">L'art. </span><span class="fs12lh1-5">76 del medesimo DPR, rubricato "N</span><span class="fs12lh1-5">orme penali", afferma che "c</span><span class="fs12lh1-5">hiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso <span class="imUl">nei casi previsti dal presente testo unico</span> e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". Allora bisogna vedere quali sono i casi previsti dal DPR per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive. L'art. 46 prevede le "</span><span class="fs12lh1-5">Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" che non interessano perchè sostituiscono i più comuni certifcati. L'art. 47 invece introduce le "</span><span class="fs12lh1-5">Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" che</span><span class="fs12lh1-5"> concernente "stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato". </span></div><div><span class="fs12lh1-5">A ben vedere, dunque, le false generalità saranno sanzionate in base art. 495 cp sia se contenute nell'autodichiarazione sia se fornite verbalmente agli agenti di polizia; invece, le dichiarazioni mendaci circa lo stato personale (ad es. non essere sottoposto a misura di quarantena) o i fatti di cui si è a conoscenza (ad es. da dove si proviene) potranno essere puniti ex art. 483 cp solo se solo se formulate ex DPR 445/2000. In quest'ultimo caso, o</span><span class="fs12lh1-5">vviamente, ciò è vero solo per i "fatti", cioè per quanto già avvenuto; la falsità sulla "destinazione", ad esempio, non potrà essere sanzionata in quanto non è un fatto, bensì un'intenzione.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Quanto detto potrebbe non essere del tutto corretto nella misura in cui la falsità abbia lo scopo di evitare la sanzione. Infatti, nel nostro ordinamento vi è il </span>divieto di autoincriminazione (<span class="fs12lh1-5"><i>nemo tenetur se detegere</i></span>), per cui nessuno può essere obbligato a confessare una violazione. L'autodichiarazione fornita non potrà mai avere lo scopo di autodenunciarsi sotto la minaccia della punizione per la sua eventuale falsità.</div><div>Se così è, tanquam non esset .... ammesso che esita (rectius, che sia prevista da qualche norma)!</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:52:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?autocertificazione--cosa-si-rischia-ad-attestare-il-falso-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quanto durerà l'emergenza?]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Come tutti sanno, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio si sono succeduti diversi provvedimenti che hanno previsto numerose restrizioni dei diritti costituzionali per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza. </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Non tutti ricordano, però, che la fine </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> è già stata fissata al 31 luglio 2020, salvo proroghe, con il Dpcm del 31 gennaio scorso.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 15:30:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?quanto-durera-l-emergenza-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Buone pratiche anticontagio]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">Stare a casa non è l'unica modo per evitare il contagio. Sebbene sia il più sicuro, non tutti possono farlo e certamente non è possibile restare per sempre tra le proprie mura domestiche. Per chi deve recarsi al lavoro o solamente andare a comprere un medicinale o acquistare i generi alimentari potrebbe essere utile un video diffuso dal <span class="fs12lh1-5">Canadian Specialist Hospital (Dubai) che è possibile richiamare cliccado su questo link.</span></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 16:36:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?buone-pratiche-anticontagio</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.muccio-counsel.org/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Autodichiarazione]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div class="imTAJustify">Anche se l’Italia è un «paese bloccato», i cittadini potranno continuare a spostarsi per lavoro, salute o necessità. Basta compilare un'<b><b>autodichiarazion</b></b><b><b>e</b></b>. Il nuovo testo è utilizzabile in tutta Italia dal 10 marzo. <span class="fs12lh1-5">In breve, si tratta di un documento che certifica perché un cittadino si sta muovendo nonostante le limitazioni fissate dalle autorità e la raccomandazione a rimanere a casa il più possibile.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 11:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?autodichiarazione</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.muccio-counsel.org/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diffusione Virus]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Sul seguente sito web è possibile seguire la diffusione del virus in tempo reale<div><a href="https://www.corriere.it/speciale/esteri/2020/mappa-coronavirus/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.corriere.it/speciale/esteri/2020/mappa-coronavirus/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.corriere.it/speciale/esteri/2020/mappa-coronavirus/</a><br><div><div><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 11:19:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?diffusione-virus</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.muccio-counsel.org/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Onorari Avvocato]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Professioni"><![CDATA[Professioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTAJustify">Rimessa alle Sezioni Unite,
attesa la rilevanza, della seguente questione:</div>

<div class="imTAJustify">a) se, nell’attuale quadro
normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai
sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., resti tuttora impregiudicata la
possibilità di chiedere i compensi per attività svolte in più gradi in un unico
processo dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia
(e quindi- nel caso qui in esame, la Corte di appello di Napoli), dando
continuità all’orientamento maggioritario formatosi nel vigore dell’art. 28, L.
794/1942, anche tenendo conto dell’affermata natura non inderogabile della
competenza del giudice adito per il processo;</div>

<div class="imTAJustify">b) se, invece, i criteri di
competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla base
del coordinamento tra il secondo comma dell’art. 14, D. LGS 150/2011 e l’art.
637 c.p.c., lasciando al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande
autonome (per i compensi relativi a ciascun grado di causa) dinanzi ai singoli
giudici aditi per il processo o di cumularle dinanzi al tribunale competente ex
art. 637 c.p.c. (con salvezza del cd. foro del consumatore), restando in ogni
caso esclusa la competenza del giudice che abbia conosciuto per ultimo del
processo.</div>

<div class="imTAJustify">Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza interlocutoria del 17 giugno
2019, n. 16212.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 10:42:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?onorari-avvocato</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.muccio-counsel.org/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Natura della responsabilità medico-sanitaria]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTACenter"><br></div>

<div class="imTAJustify">In ordine alla ripartizione
dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione la questione
da affrontare è sempre quella della natura contrattuale della responsabilità
sia della struttura sanitaria che dei convenuti medici.</div>

<div class="imTAJustify">La pronuncia n. 4296/2018 del
Tribunale Civile di Roma ricorda che la fonte della responsabilità contrattuale
è da ricollegare al momento dell'accettazione del paziente nella struttura
nosocomiale, con cui si genera un contratto di prestazione d'opera atipico di
spedalità. Quanto al medico dipendente il Tribunale capitolino utilizza il
costrutto del contatto sociale per spiegare il rapporto medico-paziente
richiamando espressamente la Cassazione n. 589/99, mentre per la struttura
sanitaria richiama la pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 577/2008. Tale
inquadramento giuridico non è venuto meno - stando alla pronuncia - neanche a
seguito dell'introduzione della “Balduzzi” (L. 189/2012). Per inciso, il
giudice ha sposato la tesi di coloro che hanno sempre ritenuto che il
riferimento all'art. 2043 c.c. non fosse nel senso di dare una qualificazione
giuridica di tipo extracontrattuale alla responsabilità del sanitario. Si
ricorda nella pronuncia che anche la recentissima riforma Gelli/Bianco (L. 24/2017)
è inapplicabile alle fattispecie ante 1.4.2017 e ribadisce che la struttura
sanitaria risponde sempre ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 13:13:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?natura-della-responsabilita-medico-sanitaria</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La produzione dei soli referti senza le immagini non basta per ottenere la condanna]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTAJustify">Con la pronuncia del 28 febbraio
2018 il Giudice Unico Vittoria Amirante, della XIII del Tribunale Civile di
Roma, ha ritenuto che l’attrice, la quale aveva prodotto i soli referti senza i
relativi radiogrammi, non abbia assolto all’onere probatorio gravante sul
paziente danneggiato.</div>

<div class="imTAJustify">Con la pronuncia n. 4296/2018, il
giudice ha dunque ritenuto che sebbene i referti prodotti sono e restano pur
sempre atti pubblici fidefacienti, mancano, tuttavia, i documenti iconografici
essenziali per stabilire se l'addebito di colpa ai radiologi sia fondato oppure
no. Infatti, soltanto dal confronto tra immagine radiografica e referto sarebbe
stato possibile accertare la fondatezza delle allegazioni attoree in ordine
all'errore o all'omissione diagnostica.</div>

<div class="imTAJustify">Si tratta, in sintesi, di fatti
principali costitutivi del diritto fatto valere.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 18:28:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?la-produzione-dei-soli-referti-senza-le-immagini-non-basta-per-ottenere-la-condanna</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.muccio-counsel.org/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il primario non responsabile per le colpe dei subordinati]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div class="imTAJustify">Con la sentenza n. 18334/2018 la
Cassazione penale afferma l’importante principio secondo cui il medico in
posizione apicale che si è limitato ad assegnare il paziente, non può essere
ritenuto responsabile per l'evento infausto causato da un subalterno. Va
pertanto assolto per non aver commesso il fatto il primario dell'ospedale che
si era limitato ad affidare il paziente, poi deceduto, alle cure dei medici lui
subordinati senza mai visitarlo o senza mai essere coinvolto direttamente nella
gestione del caso clinico. Infatti, ove il medico apicale abbia svolto
correttamente i propri compiti (di organizzazione, direzione, coordinamento e
controllo) e, ciononostante, si sia verificato un evento infausto causato da un
medico della propria struttura, di detto evento dovrà rispondere eventualmente
unicamente il medico o i medici subordinati, infatti, non può pretendersi che
il medico in posizione apicale di un reparto possa controllare costantemente
tutte le attività che ivi vengono svolte, posto che anch'egli svolge attività
tecnico-professionale.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 May 2018 13:16:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?il-primario-non-responsabile-per-le-colpe-dei-subordinati</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.muccio-counsel.org/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Consenso informato… a volte basta un disegno]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div class="imTAJustify">La Terza Sezione Civile della Cassazione
(n. 9806/2018) conferma l'assoluzione di un medico estetico che aveva rimosso
con successo un tatuaggio chirurgicamente ma il paziente rimproverava di non
essere stato informato dell’inevitabile esito cicatriziale importante. La
Cassazione si basa sul fatto che dalle risultanze processuali il paziente ha
riconosciuto di avere avuto un dialogo specifico col medico sul tema, ricevendo
spiegazioni tecniche sui due diversi tipi di intervento per valutare quello
preferibile in funzione dell’esito cicatriziale di entrambi. In sostanza, il
paziente ha dichiarato di avere concordato, insieme al medico,
l'intervento escludendo la dermoabrasione e preferendo la rimozione chirurgica,
proprio in funzione del miglior esito cicatriziale e ricevendo indicazioni
attraverso un disegno che indicava il taglio che sarebbe stato eseguito.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.muccio-counsel.org/blog/files/Chirurgia-plastica_thumb.jpg" length="6287" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?consenso-informato--a-volte-basta-un-disegno</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.muccio-counsel.org/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Errata diagnosi fetale: anche al padre spetta il risarcito]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div class="imTAJustify">L’errata diagnosi sul feto genera
un diritto al risarcimento del danno non solo in capo alla madre, ma anche in
capo al padre. Questo è il principio che scaturisce da una recentissima
ordinanza della Corte di Cassazione (numero 2675/2018 del 5 febbraio) secondo
la quale anche il padre deve essere ristorato dei danni prodotti dalla nascita
indesiderata del figlio conseguente ad una errata valutazione dell’esito di un
aborto.</div>

<div class="imTAJustify">Per la Corte occorre prendere in
considerazione complessivamente i diritti ed i doveri di una procreazione
cosciente e responsabile di cui il padre è pienamente titolare. Pertanto gli
effetti negativi di condotte lesive di tali diritti genera una responsabilità
in capo ai sanitari e all’ente. </div>

<div class="imTAJustify">Il caso</div>

<div class="imTAJustify">“La vicenda trae origine dall'erronea
esecuzione di un intervento di raschiamento uterino cui era stata sottoposta la
moglie del ricorrente in ragione dell'errata diagnosi di aborto interno e in
conseguenza della quale la gravidanza era proseguita, concludendosi con la
nascita indesiderata di una bambina.</div>

<div class="imTAJustify">L'uomo aveva dedotto, infatti,
che la gestazione era proseguita nonostante la volontà palesata sia da lui che
da sua moglie e che quest'ultima, a seguito dell'evento, aveva dovuto
rinunciare al lavoro per accudire la piccola. Lo stesso padre si era dovuto
dimettere per ottenere il TFR e provvedere così ai nuovi bisogni della
famiglia, aveva dovuto sostenere le spese per il sostentamento della minore e
si era trovato costretto a trasferire la propria residenza.”</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 15:26:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Legge Gelli e Linee Guida]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000">Intervento sulla Legge Gelli e le Linee Guida<div><div><a href="https://youtu.be/6kKVrldvsLw" class="imCssLink">https://youtu.be/6kKVrldvsLw</a></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 16:33:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Sentenza della Corte Costituzionale n. 169/2017 ]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_kgvx9jf5"><div class="imTACenter"><span class="fs10 cf1">Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 169/2017 del 21 marzo 2017, depositata il 12 luglio 2017, Presidente GROSSI - Redattore CAROSI, Pubblicazione in G. U. 19/07/2017 n. 29, in tema di sanità pubblica, razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale, norme del decreto-legge n. 78 del 2015.</span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Norme impugnate: Artt. 9 bis; 9 ter, c. 1°, lett. a) e b), 2°, 3°, 4°, 5°, 8° e 9°; 9 quater, c. 1°, 2°, 4°, 5°, 6° e 7°; e 9 septies, c. 1° e 2°, del decreto-legge 19/06/2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2015, n. 125.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Oggetto: &nbsp;Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale - Norme del decreto-legge n. 78 del 2015 - Obbligo per gli enti del SSN, con riguardo all'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge, di proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che assicuri una riduzione su base annua del 5 per cento del loro valore complessivo - Disciplina della possibilità di recesso in mancanza di accordo; Obbligo per gli enti del SSN di proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere per ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto senza modifica della durata contrattuale, tenendo conto dei prezzi unitari messi a disposizione dal Ministero della salute - Estensione dell'obbligo di rinegoziazione dei contratti di acquisto di beni e servizi a quelli previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità; Individuazione con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - Imposizione a totale carico dell'assistito delle prestazioni erogate al di fuori delle suddette condizioni - Obbligo per gli enti del SSN di effettuare controlli sulla conformità delle prescrizioni mediche alle condizioni e indicazioni ministeriali, e, in caso di comportamento prescrittivo non conforme, di adottare nei confronti del medico prescrittore una riduzione del trattamento economico accessorio e nei confronti del medico convenzionato con il SSN una riduzione delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale - Responsabilità del direttore generale in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti da parte dell'ente; Obbligo per le Regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale di ridefinire i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dalle condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza definite con decreto ministeriale e di stipulare o rinegoziare i relativi contratti - Obbligo altresì di rideterminare per il 2015 il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014; Riduzione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a cui concorre lo Stato, dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Commento:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Preliminarmente, si avverte il lettore sono state volontariamente tralasciate le se seguenti questioni trattate dalla sentenza:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">	La rinegoziazione con i fornitori.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">	La supposta compressione dei LEA quale conseguenza dei tagli imposti.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Di maggior interesse, invece, risultano i principi enunciati dalla Corte chiamata ad esprimersi sul Decreto Lorenzin che pone alcune basi sull'appropriatezza prescrittiva e le modalità di verifica della stessa da parte delle strutture sanitarie.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Pertanto, si commenterà esclusivamente quanto è scritto al punto 8 delle motivazioni che per completezza si riporta integralmente qui di seguito: </span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">“Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-quater, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del d.l. n. 78 del 2015, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., non sono fondate nei sensi e nei limiti di seguito precisati.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">La ricorrente, in sostanza, interpreta le disposizioni impugnate come il conferimento al decreto ministeriale di un potere impositivo nei confronti dei medici finalizzato all’adozione di standardizzati modelli di cura, i quali sarebbero lesivi dell’esercizio della professione medica e riverbererebbero tale effetto sulla cura dei pazienti e sull’autonomia regionale.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">In tal senso vengono lette le espressioni che demandano al decreto ministeriale l’individuazione delle condizioni di erogabilità e di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, quelle che stabiliscono l’effettuazione dei controlli conformativi alle suddette prescrizioni e quelle che prevedono applicazione di sanzioni e responsabilità.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Sarebbero gravemente lesivi della garanzia del diritto costituzionale alla salute ed invasivi delle competenze regionali: a) il comma 1, nello stabilire che «con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale»; b) il comma 2, nel prescrivere che «[l]e prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono a totale carico dell’assistito»; c) il comma 4, nel prescrivere che «[g]li enti del Servizio sanitario nazionale curano l’informazione e l’aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1»; d) i commi 5 e 6, nel prevedere rispettivamente che «[i]n caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l’ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l’ente adotta i provvedimenti di competenza, [nei confronti del] medico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale […] e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale», e che «la mancata adozione da parte dell’ente del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione».</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Deve essere innanzitutto precisato che il decreto di cui al citato comma 1, il quale prevede le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, ed il successivo comma 2, che pone a carico dell’assistito le prestazioni al di fuori delle condizioni di erogabilità, non vietano certamente al medico le prescrizioni ritenute necessarie nel caso concreto e non pregiudicano quindi la sua prerogativa di operare secondo “scienza e coscienza”.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Dette disposizioni rispondono invece ad una finalità di razionalizzazione del SSN, indirizzando il governo della spesa sanitaria e farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria che non esclude – attraverso un tempestivo e continuo aggiornamento dei prontuari – l’accesso a presidi innovativi ed a farmaci per le malattie rare. Peraltro, il SSN già conosce peculiari istituti in grado di consentire ai pazienti privi di altre opportunità terapeutiche valide l’uso di farmaci o terapie che, anche in assenza di una sperimentazione clinica completa, potrebbero apportare benefici attraverso una prognosi favorevole al paziente in termini di rapporto rischio/beneficio (così, ad esempio, la legge 10 marzo del 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», ed il decreto del Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»).</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Quanto alle altre disposizioni impugnate, relative all’informazione, al controllo, alle sanzioni e alle responsabilità connesse all’erogazione delle prestazioni, ove fossero assunti nel significato attribuito dalla Regione ricorrente, esse sarebbero certamente contrarie ai parametri costituzionali evocati; tuttavia, tale significato non è l’unico attribuibile al testo normativo, del quale è possibile un’interpretazione conforme al dettato costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 279 del 2016).</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Peraltro, sullo specifico argomento dei limiti alla discrezionalità legislativa in tema di esercizio dell’arte medica, la giurisprudenza di questa Corte appare assolutamente congruente con l’attribuzione di un diverso significato alle disposizioni impugnate, come appresso specificato.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Così è stato più volte affermato il “carattere personalistico” delle cure sanitarie, sicché la previsione legislativa non può precludere al medico la possibilità di valutare, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo caso sottoposto alle sue cure, individuando di volta in volta la terapia ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente (in senso conforme, tra le altre, sentenza n. 151 del 2009). Alla luce di tale indefettibile principio, l’“appropriatezza prescrittiva” prevista dall’art. 9-quater, comma 1, del d.l. n. 78 del 2015 ed i parametri contenuti nel decreto ministeriale devono essere dunque intesi come un invito al medico prescrittore di rendere trasparente, ragionevole ed informata la consentita facoltà di discostarsi dalle indicazioni del decreto ministeriale.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">In tale accezione ermeneutica devono essere intese anche le disposizioni in tema di controlli di conformità alle indicazioni del decreto ministeriale: esse non possono assolutamente conculcare il libero esercizio della professione medica, ma costituiscono un semplice invito a motivare scostamenti rilevanti dai protocolli. È invece assolutamente incompatibile un sindacato politico o meramente finanziario sulle prescrizioni, poiché la discrezionalità legislativa trova il suo limite «[nel]le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002)» (sentenza n. 151 del 2009).</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">A tali evidenze scientifiche ed ai richiamati principi giurisprudenziali deve pertanto attenersi la redazione del decreto ministeriale, il quale deve tenere conto – in particolare – della dinamica evolutiva terapeutica e della specificità del paziente, inteso come soggetto titolare di un diritto alla appropriata attribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici. Ciò comporta che la vigilanza e l’eventuale comminazione di sanzioni al medico non possano essere ispirate ad una mera ratio di deterrenza verso il proliferare della spesa sanitaria, ma siano, al contrario, dirette alla tutela del paziente e del servizio, così da intercettare eventuali gravi scostamenti dalla fisiologia della pratica medica, diretti a soddisfare unicamente gli interessi economici dei soggetti coinvolti nell’industria farmaceutica e nella produzione dei servizi sanitari o comunque altri interessi, ulteriori e confliggenti con l’efficace ed efficiente gestione della sanità.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Infatti, è costante orientamento di questa Corte che «scelte legislative dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie – la cui adozione ricade in linea di principio nell’ambito dell’autonomia e della responsabilità dei medici, tenuti ad operare col consenso informato del paziente e basandosi sullo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione – non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano “l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati”, né costituiscano “il risultato di una siffatta verifica”. Si può ora aggiungere che stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi “all’incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica” (sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 338 del 2003).</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Alla luce di quanto precede, deve dunque essere esclusa qualsiasi lesione dell’autonomia regionale in relazione all’organizzazione del servizio sanitario ed al suo buon andamento, poiché le norme impugnate, nella predetta accezione ermeneutica, attengono proprio alla cura del buon andamento della sanità complessivamente inteso.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Coerente con la prospettiva ermeneutica costituzionalmente orientata è la formulazione dei commi 5 e 6 dell’art. 9-quater.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">La richiesta di chiarimenti al medico prescrittore e l’eventuale riduzione del trattamento economico accessorio deve essere intesa come rigorosamente riferita, non a mere elaborazioni statistiche sull’andamento generale delle prescrizioni, ma a fattispecie di grave scostamento dalle evidenze scientifiche in materia. Si tratta, a ben vedere, di una norma applicativa del principio di vigilanza sull’operato del personale sanitario che, più che innovativa, è sostanzialmente specificativa delle modalità di contrasto nei confronti di alcune prassi gravemente patologiche.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Peraltro, considerato lo stretto legame logico e funzionale tra l’abuso prescrittivo e gli interessi di tutela del paziente e del buon andamento sanitario, nonché la complessa dialettica scientifica che può caratterizzare alcune ipotesi di sospetto abuso, il sindacato in esame implica non solo che all’interessato sia assicurato il diritto a controdedurre rispetto all’addebito contestato, ma anche che egli possa interagire nelle fasi prodromiche all’assunzione della decisione formale, in modo da assicurare in tale sede la piena cognizione dei fatti e degli interessi in gioco. E ciò da solo spiega che quello istituito dalla norma non è un controllo burocratico bensì un sindacato che deve essere gestito – come esattamente osservato dall’Avvocatura generale dello Stato – secondo le regole deontologiche dell’esercizio della professione medica.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Di quanto argomentato è naturale conseguenza la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza ai sensi dell’art. 9-quater, comma 6.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Dunque l’intero contesto normativo dell’art. 9-quater impugnato dalla Regione Veneto trova nell’esposta interpretazione sistematica la ragione della propria conformità ai parametri costituzionali evocati.”</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Dunque, da una attenta lettura delle chiare argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale si può evincere che il decreto Lorenzin impugnato deve essere inteso come un indirizzo e non un obbligo coercitivo e non può limitare il libero esercizio della professione medica.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Le indicazioni contenute nel decreto e le scelte politico-economiche non possono assolutamente limitare il libero esercizio della professione medica, ma sono solo un semplice invito ad attenersi a determinati protocolli con l’unico obbiettivo di tutela del paziente.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Riassumendo pertanto i punti salienti della sentenza 169/2017, limitatamente all’argomento in commento, è possibile elencarne almeno cinque principi:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">1.	In ambito di assistenza sanitaria esiste un divieto per il legislatore di norme a scopi solo finanziari.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">2.	La legge e la giurisprudenza devono tenere sempre conto non solo della dinamica evolutiva terapeutica ma anche della specificità del paziente, inteso come soggetto titolare di un diritto alla appropriata attribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">3.	La vigilanza e l'eventuale comminazione di sanzioni al sanitario non possono essere adoperate per una azione di deterrenza ai fini di ridurre la spesa sanitaria, ma devono essere finalizzate alla tutela del paziente e del servizio, intercettando eventuali gravi scostamenti dalla buona pratica medica, diretti a soddisfare unicamente interessi economici dei soggetti coinvolti ovvero nell'industria farmaceutica o nella produzione dei servizi sanitari o comunque altri interessi, confliggenti con l'efficace ed efficiente gestione della sanità.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">4.	Non sono ammissibili scelte legislative di pura politica dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie la cui adozione ricade nell'ambito dell'autonomia e della responsabilità dei medici, che sono tenuti ad operare col consenso informato del paziente e che devono basarsi sullo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione, conoscenze che devono derivare e devono essere acquisite da istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati. Il confine tra terapie ammesse e terapie non ammesse, deve tener conto dei due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica, (sentenza n. 282 del 2002), (sentenza n. 338 del 2003).</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">5.	La richiesta di chiarimenti al medico prescrittore e l'eventuale riduzione del trattamento economico accessorio deve essere intesa come rigorosamente riferita, non a mere elaborazioni statistiche sull'andamento generale delle prescrizioni, ma a gravi scostamenti dalle evidenze scientifiche in materia. Ovviamente all'interessato deve essere assicurato il diritto a controdedurre rispetto all'addebito contestato, ma anche consentito che egli possa interagire nelle fasi iniziali della decisione formale, in modo da assicurare in tale sede la piena cognizione dei fatti e degli interessi in gioco.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Per comprendere a fondo la portata della sentenza in commento evitando i soliti inutili quanto dannosi proclami “di parte” è necessario conoscere gli effetti delle “pronunce interpretative” della Corte Costituzionale. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">È molto frequente che la Corte respinga un dubbio di costituzionalità non perché esso così come formulato dal ricorrente sia privo di fondamento, ma perché è da respingere l'interpretazione che il ricorrente ha dato della disposizione impugnata, una disposizione che, se interpretata in altro modo, non presenta il vizio denunciato. Ciò avviene con le cosiddette sentenze "interpretative", fondate sulla circostanza che spesso una disposizione legislativa si presta ad essere intesa in modi diversi, e sul criterio che la Corte afferma da tempo secondo cui la legge deve essere interpretata, tutte le volte che è possibile, in senso conforme alla Costituzione. Queste decisioni, che affermano un'interpretazione "costituzionale" della legge, formalmente non vincolano i giudici diversi da quello che ha sollevato la questione: ad essi spetta applicare le leggi in piena autonomia. Normalmente, però, essi si adeguano alle interpretazioni offerte dalla Corte, se sono necessarie per evitare che la legge assuma un significato incostituzionale. Secondo il più recente orientamento della Cassazione, dopo che la Corte ha espresso un giudizio sfavorevole sulla compatibilità costituzionale di una determinata soluzione interpretativa, non è formalmente precluso ai giudici di applicare la norma in quel significato. Viene riconosciuto, però, che la pronuncia interpretativa riveste il valore di un autorevole precedente, anche in punto di non infondatezza del dubbio di legittimità della norma. Accade dunque di regola che i giudici, qualora ritengano di non poter adottare l'interpretazione alternativa suggerita dalla Corte, sollevino nuovamente la questione; e la Corte potrà pervenire a una successiva pronuncia di accoglimento, prendendo atto che la giurisprudenza dei giudici comuni non accetta la soluzione interpretativa che permetteva di fare salva la legge. Anche questo fa parte del permanente dialogo che la Corte intrattiene con gli altri giudici, oltre che con il legislatore. A quest'ultimo, infatti, talvolta la Corte si indirizza nelle sue decisioni dando suggerimenti e indicazioni per una disciplina delle materie considerata più adeguata rispetto alla Costituzione: in tali casi si parla di "sentenze di monito".</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Orbene, la sentenza n. 169 del 2017, pur non ritenendo incostituzionale il decreto Lorenzin, ha indicato i principi in materia a cui il legislatore ed il governo devono attenersi, dando al provvedimento una lettura “costituzionale” alla quale la pubblica amministrazione ed i giudici, che saranno chiamati alla sua applicazione, dovranno attenersi. Quest’ultimo come detto non è un obbligo giuridico ma anticipa la possibilità di accoglimento un eventuale giudizio di incostituzionalità che dovesse essere presentato innanzi alla stessa Corte sollevato in via incidentale, e, comunque, fornisce una autorevolissima interpretazione che con alta probabilità verrà seguita dai giudici di merito e ancor più probabilmente da quelli di legittimità.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 12:28:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pubblicato il DM sulle linee guida]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_6peung5d"><div class="imTAJustify"><div class="imTACenter"><span class="fs10 cf1">È stato pubblicato il 10 agosto in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017 che istituisce l'elenco dei soggetti che dovranno elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie dovranno attenersi nel rispetto della legge sulla responsabilità dei medici (L. n. 24/2017).</span></div><div><br></div><div><span class="cf1">Il decreto firmato il 2 agosto dal ministro Lorenzin dà attuazione ad uno dei punti più significativi della riforma Gelli, approvata definitivamente il 28 febbraio 2017, avviando di fatto il sistema nazionale delle linee guida. Con il provvedimento in commento, infatti, si dà attuazione all'art. 5 della riforma Gelli-Bianco istituendo e regolamentando l'elenco dove saranno iscritte le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche che avranno il compito di scrivere le best-practices cui gli esercenti le professioni sanitarie dovranno attenersi.</span></div><div><span class="cf1">L’art. 2 del decreto elenca i requisiti che le società dovranno possedere per essere iscritte nell'elenco:</span></div><div><span class="cf1">	rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;</span></div><div><span class="cf1">	rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti;</span></div><div><span class="cf1">	atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al comma 2 e cioè:</span></div><div><span class="cf1">a)	denominazione, sede, patrimonio; </span></div><div><span class="cf1">b)	specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM); </span></div><div><span class="cf1">c)	specifica previsione che l'ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale; </span></div><div><span class="cf1">d)	previsione della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente attraverso: &nbsp;indicazione &nbsp;del procedimento per la elezione democratica &nbsp;degli &nbsp;organismi &nbsp;statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata &nbsp;limitata &nbsp;nel &nbsp;tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni &nbsp;dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano; </span></div><div><span class="cf1">e)	professione, disciplina specialistica o settore di attività specifico o prevalente, con previsione, per le società scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilità che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la società rappresenta; </span></div><div><span class="cf1">f)	previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta; </span></div><div><span class="cf1">g)	assenza di finalità di lucro; </span></div><div><span class="cf1">h)	previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione, aggiornato costantemente; </span></div><div><span class="cf1">i)	previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse; </span></div><div><span class="cf1">j)	previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; </span></div><div><span class="cf1">k)	espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali; </span></div><div><span class="cf1">l)	previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti; </span></div><div><span class="cf1">m)	previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione.</span></div><div><span class="cf1">Gli interessati ai sensi dell’art. 1 comma 2 e ss potranno presentare l'istanza di iscrizione a mezzo p.e.c. &nbsp;digitalmente firmata entro 90 giorni dal 10 agosto (data della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale), utilizzando il modello scaricabile sul portale istituzionale del Ministero della salute.</span></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 12:25:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Cause sopraggiunte non escludono la responsabilità]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_h4scpgg8"><div class="imTAJustify"><span class="fs10 cf1">Interessante sentenza sulla responsabilità medica in ambito penale quella della Suprema Corte (sentenza n. 33770/2017 depositata l'11 luglio scorso)</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">La Cassazione, infatti, condanna il medico per omicidio colposo per grave negligenza per non aver seguito con scrupolo le linee guida previste per il caso specifico. Tuttavia trovo più interessante il passaggio in cui ritiene che le infezioni nosocomiali, contratte dalla vittima nel postoperatorio e che sono state causa immediata del decesso, non abbiano interrotto il nesso di causalità con la condotta omissiva del sanitario che pertanto è stato condannato per omicidio colposo.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">La vicenda</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">L'anestesista non controlla la corretta ossigenazione del paziente durante un intervento chirurgico al setto nasale; così facendo omette di seguire le linee guida dettate dall'arte medica per questa specifica operazione. Il paziente, rimasto in deficit di ossigeno pur dopo l'allarme attivato dall'apposito macchinario presenta in sala, entra in coma e dopo 25 giorni sopraggiunge il decesso.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">L'ischemia cerebrale viene collegata dai c.t.u. ad una carenza generalizzata di ossigeno a livello cerebrale, favorita dalla condotta dell'imputato che malgovernava il flusso respiratorio in quel frangente.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">La decisione della Cassazione</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">L'anestesista nega il nesso causale tra la sofferenza respiratoria e il decesso per insufficienza respiratoria, avvenuto venticinque giorni dopo l'intervento.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Dice l'imputata tra i vari argomenti difensivi: il nesso tra la sua condotta e la morte del paziente è stato interrotto da alcune infezioni nosocomiali sopraggiunte all'interno del reparto di terapia intensiva.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Inutile però, come già accennato, la tesi del medico: la Corte ribadisce che le infezioni in questione sono un fatto assai probabile in circostanze del genere e, pertanto, se ne deve tenere conto.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 12:16:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Legge 24/2017...Per la piena attuazione bisognerà ora attendere regolamenti e decreti]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2fu6wcdc"><div><span class="cf1">Per la piena entrata in vigore del provvedimento</span><span class="fs10 cf1"> occorrerà attendere i vari passaggi previsti dallo stesso provvedimento su alcuni aspetti cruciali, quali ad esempio l’istituzione, entro tre mesi, dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, che dovrà acquisire per via telematica, dai nuovi Centri regionali per la gestione del rischio clinico, tutti i dati su errori e contenzioso di ogni struttura.</span></div><div><span class="cf1">Sempre entro novanta giorni dovrà essere emanato il decreto ministeriale per disciplinare l’elenco delle società scientifiche abilitate ad elaborare le raccomandazioni e le linee guida cui i medici dovranno ad attenersi. Un passaggio fondamentale visto che la nuova normativa esclude la responsabilità penale del camice bianco per imperizia, nel caso in cui si dimostri che il professionista si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida validate e pubblicate on line dall’Istituto superiore di sanità.</span></div><div><span class="cf1">Sul fronte delle polizze i tempi rischiano di essere ancora più lunghi. Nei prossimi 90 giorni andranno definite le funzioni della vigilanza, assegnata all’Ivass, sulle imprese di assicurazioni che intendono stipulare polizze sanitarie; entro 120 giorni, invece, è previsto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che, previo accordo in conferenza Stato-Regioni, elencherà i requisiti minimi delle polizze assicurative, con l’indicazione di classi di rischio cui far corrispondere massimali differenziati.</span></div><div><span class="cf1">Stessa deadline (4 mesi) per l’emanazione di un decreto congiunto dei Ministeri Salute e Sviluppo economico a cui è demandata l’individuazione dei dati sulle polizze obbligatorie per ospedali, cliniche e professionisti, oltre che delle modalità e dei termini per la comunicazione, all’Osservatorio nazionale per le buone pratiche, dei dati sugli errori.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 May 2017 09:45:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?legge-24-2017---per-la-piena-attuazione-bisognera-ora-attendere-regolamenti-e-decreti</link>
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			<title><![CDATA[Riforma Gelli]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_9m9syrgg"><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Il 28 febbraio la Camera dei Deputati ha approvato il <strong>disegno di legge C-259</strong>, proposto dall’onorevole Federico Gelli, titolato “<i>disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie</i>”, </span><span class="fs10 cf1">senza emendamenti</span><span class="fs10 cf1"> </span><span class="fs10 cf1">così come ricevuto dal Senato.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10 cf1">Come è noto, la riforma affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Gli obiettivi dichiarati sono quello di ridurre il contenzioso avente ad oggetto la responsabilità medica, al tempo stesso garantendo un più efficace sistema risarcitorio nei confronti del paziente.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">La nuova legge agisce su tre fronti, amministrativo, penale e civile.</span></div><div class="imTAJustify"><b class="fs10 cf1"><span class="imUl">Articoli 2-5</span>. Novità di carattere amministrativo</b><br></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Le norme successive istituiscono una serie di nuovi organi. In particolare, è creata la figura del <b>Garante del diritto alla salute</b> (articolo 2), funzione che potrà essere affidata dalle Regioni all’Ufficio del Difensore civico. Esso potrà essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, ed agirà ove necessario a tutela dell’interessato.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Viene poi contemplata l’istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del <b>Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente</b>, cui è affidato il compito di raccogliere i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e di trasmetterli annualmente all’<b>Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità</b> istituito e disciplinato dal successivo articolo 3. Tale osservatorio, ricevuti i dati predetti, individua idonee misure per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">L’articolo 4 sottopone all’<b>obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private</b> nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003), obbligando la direzione sanitaria a fornire in tempi rapidi la documentazione sanitaria relativa al paziente. Viene infine previsto che le medesime strutture sanitarie pubbliche e private debbano pubblicare sul proprio sito Internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Da ultimo, l’articolo 5 regola un aspetto di importanza fondamentale, per ciò che specialmente riguarda la responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria. Esso da un lato stabilisce che tali soggetti debbano attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida e dall’altro lato impone che <b>un elenco completo ed esaustivo delle stesse buone pratiche e linee guida sia istituito e regolato con Decreto ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)</b>. Come si vedrà nel prosieguo, si tratta di una novità ragguardevole, giacché rende accessibili e conoscibili con precisione le indicazioni mediche fornite dalla comunità scientifica.</span></div><div class="imTAJustify"><b class="cf1"><span class="imUl">Art. 6</span>. Responsabilità penale del medico</b></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">La novità in questa sede certamente più rilevante. La riforma tocca la responsabilità medica penale.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10 cf1">L’odierna riforma costituisce il recepimento dell’orientamento giurisprudenziale prevalente formatosi sull’art. 3 della legge Balduzzi, al contempo provvedendo ad abrogare tale ultimo articolo. A fronte dell’abrogazione è inserito nel codice penale il nuovo </span><span class="fs10 cf1">articolo 590-<i>sexies</i></span><span class="fs10 cf1">, rubricato “</span><span class="fs10 cf1"><i>Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario</i></span><span class="fs10 cf1">”.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Ed il testo è del seguente tenore: “<i>(comma 1) Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. (comma 2) </i><i>Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge</i><i> ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto</i>”.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Come si vede, è scomparso ogni riferimento al problematico concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia, con ciò dando seguito alle citate sentenze Cantore e Pagano. Resta fermo il rispetto delle linee guida e buone pratiche, di cui va fatto un uso confacente al caso concreto: ove occorrano debbono essere applicate, diversamente corre l’obbligo di disapplicarle.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Ma vi è di più; da un lato infatti si precisa che la speciale irrilevanza penale opera solo con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, mentre la legge Balduzzi sul punto non disponeva (con ciò, almeno in astratto, lasciando intendere che tutti i reati propri della professione medica fossero scriminati; vedi ad es. il delitto di interruzione colposa di gravidanza).</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Dall’altro lato, come più sopra illustrato, le linee guida e buone pratiche sono finalmente “<i>definite e pubblicate ai sensi di legge</i>”, ed in particolare ai sensi dell’articolo 5 della legge in commento, già visto più sopra. Così, la norma penale ne guadagna senz’altro in termini di precisione e determinatezza.</span></div><div class="imTAJustify"><b class="cf1"><span class="imUl">Articolo 7</span>. La responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria</b></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">La legge in commento costituisce un vero e proprio “cambio di rotta” rispetto alla tradizionale impostazione giurisprudenziale.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">L’art. 7 infatti stabilisce una netta bipartizione delle responsabilità dell’ente ospedaliero e della persona fisica per i danni occorsi ai pazienti.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">La struttura sanitaria assume una responsabilità di natura <b>contrattuale</b> <i>ex</i> art. 1218 cod. civ., mentre il medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde in via <b>extracontrattuale</b> <i>ex</i> art. 2043 cod. civ..</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10 cf1">La riforma in commento intende dunque diversificare in modo netto le due posizioni, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Ciò, apparentemente, va a vantaggio tanto dell’esercente la professione sanitaria, il quale risponde solo dei danni integralmente provati dal paziente, tanto del paziente medesimo che viene invitato ad agire contro chi più facilmente può ristorare i danni.</span><br></div><div class="imTAJustify"><b class="cf1"><span class="imUl">Articoli 8 e 9</span>. Riduzione del contenzioso e azione di rivalsa</b></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Tali norme sono specificamente volte a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">In particolare, l’articolo 8 prevede l’introduzione di un <b>tentativo obbligatorio di conciliazione</b> a carico di chi intenda esercitare in giudizio un’azione risarcitoria. Nello specifico, viene disposta l’applicazione dell’istituto del ricorso presso il giudice civile competente per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-<i>bis</i> c.p.c., ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. La domanda giudiziale è procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">L’articolo 9 reca un’ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, che disciplina <b>l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa &nbsp;della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria</b>, in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo, successivamente all’avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall’avvenuto pagamento.</span></div><div class="imTAJustify"><b class="cf1"><span class="imUl">Articoli 10-11</span>. Obblighi assicurativi</b></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Infine, la riforma introduce precisi obblighi assicurativi in capo alle strutture sanitarie ed agli esercenti la professione sanitaria. Ciò, a ben vedere, allo scopo di rendere effettiva l’eventuale condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni cagionati ai pazienti.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">In particolare, è previsto anzitutto <b>l’obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale</b> (<i>ex</i> artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d’opera, <b>a carico delle strutture sanitarie</b> e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">In secondo luogo, si stabilisce <b>l’obbligo</b>, <b>per le strutture in esame</b>, di stipulare una ulteriore <b>polizza assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale</b> (<i>ex</i> art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Infine, è fatto <b>obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario</b> che svolga l’attività al di fuori di una delle predette strutture o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 09:33:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Management Studi Legali]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_xcf15mq0"><p class="imTALeft"><span class="cf0 ff0 fs20">[image:image-1]</span><span class="cf2 ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:20:45 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Abolire gli Ordini è un bene?]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Professioni"><![CDATA[Professioni]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_6b5br359"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:51:36 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Antiriciclaggio]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Professioni"><![CDATA[Professioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_5s185a5k"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:50:47 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Per recuperare un euro se ne spendono due]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Giustizia"><![CDATA[Giustizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_z5p6302q"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:49:34 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Ruolo dell'Avvocato nella Costituzione]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Professioni"><![CDATA[Professioni]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3bstr5d4"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:46:49 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Liberalizzazioni parte seconda]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Professioni"><![CDATA[Professioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_i3m1w6w7"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:45:37 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Liberalizzazioni parte prima]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Professioni"><![CDATA[Professioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_q1aw0d3m"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:44:48 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Sistema pensionistico italiano]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Pensioni"><![CDATA[Pensioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_98i8nhkh"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:43:51 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Guardia Medica: come funziona]]></title>
			<author><![CDATA[Ombretta Papa]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Sanit%C3%A0"><![CDATA[Sanità]]></category>
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			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:42:13 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Redditometro viola la pryvacy]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_if78axga"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:40:28 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Studi di settore non sufficienti per l'accertamento]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_uh4eo6s9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:39:58 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Stalking anche nel condominio]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Condominio"><![CDATA[Condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zje7t001"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:39:14 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Tolleranza dei 15 giorni ora per tutti]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=R.C._Auto"><![CDATA[R.C. Auto]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_32536e21"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:38:27 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Scorrimento della graduatoria prima della mobilità]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_714a4kz1"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:37:24 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Co.co.pro]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ku9rd44p"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:37:01 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Legge Pinto... un vero risarcimento?]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Giustizia"><![CDATA[Giustizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_vuw4jdp9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:36:12 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Agevolazioni Fiscali per ristrutturazioni]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_g5i512f6"><p class="imTALeft"><span class="ff0 cf1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 17:34:29 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Mutui alla francese e anatocismo]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Bancario"><![CDATA[Bancario]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_1uevk7e9"><p class="imTAJustify"><span class="fs20"><span class="ff1 cf2">La maggior parte dei mutui a tasso variabile stipulati nel nostro paese prevede un piano di ammortamento alla francese, che impone la restituzione degli interessi prima del capitale. ma una recente sentenza del tribunale di Larino ne ha riconosciuto l'illegittimit&#224;.<br />In cosa consistono i mutui alla francese?<br />I mutui basati su un piano di ammortamento alla francese prevedono delle rate costanti, composte dalla somma di quota capitale (che cresce progressivamente) e quota interessi (che cala al pagamento delle rate). le rate sono calcolate con la formula dell'interesse composto, cio&#232; del calcolo di interessi sugli interessi<br />Si ritiene che questo tipo di mutui rappresenti una truffa e un raggiro perch&#233; fornisce un ingiusto vantaggio alle banche. nel caso di un mutuo ventennale di 100.000 euro e con gli attuali tassi di interesse si paga una rata mensile di 791 euro invece di un equo rimborso di 716 euro al mese. l'ingiusto vantaggio per gli istituti di credito &#232; anche maggiore nel caso di estinzione del mutuo e rimborso anticipato del prestito<br /> Due sentenze hanno gi&#224; accolto la tesi; il primo &#232; stato il tribunale di bari nell'aprile 2001 contro l'allora Banco di Napoli, oggi Intesa San Paolo, (una famiglia di imprenditori pugliesi aveva contratto due mutui con la banca e con l'ammortamento alla francese invece di un tasso del 13% i clienti pagavano un tasso effettivo annuale del 14, 276; il magistrato afferm&#242; che il piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito seguendo le regole matematiche dell'interesse semplice e non di quello composto e per tale motivo, ordin&#242; l'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e per difformit&#224; tra tasso contrattuale e quello effettivo di ammortamento). La recente sentenza n 119/2912 ha accolto la richiesta di un imprenditore termolese, intrapresa nel 2009 per richiedere all'istituto bancario che aveva acceso il mutuo a favore dello stesso la restituzione degli interessi pagati in pi&#249; a causa dell'applicazione dell'ammortamento alla francese. il giudice ha dichiarato illegittimo tale sistema di ammortamento, considerando che il tasso di interesse stabilito nel contratto non era stato rispettato e che la banca aveva illegittimamente capitalizzato l'interesse pattuito. La ctu (consulenza tecnica) predisposta dal giudice ha infatti accertato che l'imprenditore aveva corrisposto ben 15.000 euro in pi&#249; di quanto dovuto.<br /><br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 09:35:55 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?mutui-alla-francese-e-anatocismo</link>
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			<title><![CDATA[L'Italia schiava del totem debito/Pil ]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Attualit%C3%A0"><![CDATA[Attualità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_k95gj0o8"><p class="imTAJustify"><span class="fs20"><span class="ff1 cf2">Riporto integralmente un articolo di Marco Fortis del 25 ottobre 2012 come spunto di riflessione per tutti.<br />&quot;Da quando &#232; cominciata la crisi mondiale l'Italia &#232; il Paese dei paradossi. Tra le poche economie (con Germania e Francia) a non aver <i>peccato</i> negli anni Duemila con una bolla immobiliare-finanziaria, ha sofferto pi&#249; di tutte (assieme a Germania e Giappone) un forte calo del Pil nel 2009. <br />Il calo del Pil del 2009 si &#232; verificato per effetto del crollo del commercio mondiale e dell'export causato dalle cadute della domanda interna dei Paesi <i>peccatori</i>. Poi il nostro Paese, dopo essersi ben ripreso nel 2010, a causa della crisi greca e del suo <i>contagio</i>, pur avendo banche poco infettate da titoli tossici, poco esposte nei PIGS e con una bassa leva, ha vissuto nel 2011-12 una grave crisi bancaria perch&#233; le nostre banche hanno scoperto improvvisamente a loro spese che era una “colpa” detenere in portafoglio molti titoli di Stato della propria nazione di appartenenza (titoli peraltro apprezzatissimi anche dagli investitori stranieri sino a quel momento). E siccome nell'estate del 2011 l'Italia &#232; finita nell'occhio del ciclone, lo spread &#232; aumentato, sono crollate in borsa le azioni delle banche nazionali e con esse &#232; diminuita sensibilmente la ricchezza finanziaria netta delle famiglie italiane, pur restando tale ricchezza la pi&#249; alta dell'Eurozona in rapporto al Pil dopo quella del Belgio. <br />Siamo arrivati al terzo trimestre del 2011 con la credibilit&#224; politica del Paese ai minimi storici ma ancora con buoni fondamentali dell'economia, come dimostrano almeno 5 indicatori: 1) un debito pubblico cresciuto meno persino di quello tedesco sia in valore sia in rapporto al Pil rispetto al terzo trimestre 2008 preso come termine di riferimento (cio&#232; il trimestre in cui cominci&#242; la crisi mondiale con il fallimento di Lehman Brothers); un bilancio statale in avanzo al netto degli interessi, caso quasi unico tra i Paesi avanzati; 3) consumi delle famiglie non entusiasmanti ma quasi tornati ai livelli pre-crisi, mentre quelli di Olanda, Gran Bretagna, Danimarca, Spagna, per non parlare di Irlanda e Grecia, erano letteralmente crollati; 4) un tasso di disoccupazione decisamente pi&#249; basso di quello della media dell'Eurozona; 5) un export che stava crescendo a livelli record, persino di pi&#249; di quello cinese. Ma la pessima immagine che abbiamo dato al mondo per gran parte dello scorso anno a causa del caos politico e di governo ha prevalso in negativo su ogni buon indicatore economico. Cos&#236;, i mercati hanno messo l'Italia nel mirino spingendola sull'orlo di una crisi di liquidit&#224; del proprio debito sovrano. <br />Oggi, grazie a Mario Monti, abbiamo recuperato una quota enorme di credibilit&#224; internazionale e i mercati ci guardano con maggiore benevolenza. Ma il paradosso &#232; che sono peggiorati diversi nostri fondamentali economici rispetto al terzo trimestre 2011. Il Pil e i consumi delle famiglie sono in caduta libera. Il tasso di disoccupazione &#232; cresciuto sensibilmente ed &#232; ora sui livelli medi dell'Eurozona. N&#232; il rapporto debito/Pil migliora, anzi il contrario, almeno guardando ai dati diffusi ieri dall'Eurostat. Occorre tuttavia analizzare le statistiche nella giusta luce. &#200; vero che i dati Eurostat ci dicono che il debito/Pil dell'Italia rimane il secondo dell'UE-27 dopo quello greco (questa non &#232; una novit&#224;) e che alla fine del secondo trimestre 2012 esso &#232; salito al livello record del 123,7%. Ma anche i debiti di quasi tutti gli altri Paesi UE stanno continuamente ritoccando al rialzo i loro precedenti massimi storici. Inoltre, quello che i comunicati ufficiali e i media non riescono a cogliere &#232; che tra il secondo trimestre 2011 e il secondo trimestre 2012 il debito pubblico italiano in valore &#232; quello cresciuto percentualmente di meno, non solo nell'Eurozona ma anche rispetto a Stati Uniti e Gran Bretagna. Il nostro debito, infatti, &#232; aumentato in miliardi di euro nell'ultimo anno solo del 3,8%, meno persino di quello della Germania, che &#232; salito del 4,6%. Dunque la cura del rigore in Italia sta producendo i suoi effetti sui valori assoluti dell'indebitamento. Siamo diventati pi&#249; virtuosi persino dei tedeschi. <br />Il paradosso, per&#242;, &#232; che a causa della recessione indotta dal troppo rigore, il rapporto debito/Pil dell'Italia peggiora, a causa della forte diminuzione del denominatore, cio&#232; del Pil. Siamo schiavi di una visione euro-statistico-burocratica del debito pubblico incentrata unicamente sul “totem” del rapporto debito/Pil (ignorando altri indicatori statistici altrettanto significativi, come il rapporto debito pubblico/ricchezza privata che evidenzia la nostra assoluta sostenibilit&#224; finanziaria). L'ossessione della riduzione del debito/Pil (anche quando il suo livello non d&#224; problema da quasi 20 anni come nel caso dell'Italia che ha sempre onorato rimborsi ed interessi) costringe economie solide come l'Italia a sforzi fiscali eccessivi. Che invece di produrre esiti positivi peggiorano lo stesso rapporto debito/Pil. Per capirci, se nell'ultimo anno il valore monetario del debito pubblico italiano fosse aumentato percentualmente come quello della Germania (cio&#232; del 4,6% tedesco anzich&#233; del nostro 3,8%), avremmo “risparmiato” oltre 15 miliardi in minori tasse o per pi&#249; azioni di sostegno alla crescita. Senza per questo perdere di credibilit&#224; agli occhi del mondo&quot;.<br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 09:23:07 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?l-italia-schiava-del-totem-debito-pil-</link>
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			<title><![CDATA[Liquidazione TFR o TFS iure successionis o iure proprio?]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3ysqx67y"><p class="imTAJustify"><span class="fs20"><span class="ff1 cf2">Quesito: &nbsp;<br />Le somme maturate a titolo di indennit&#224; di fine rapporto (Tfr) o di fine servizio (Tfs) da un lavoratore in caso di suo decesso entrano a far parte dell'asse ereditario e va corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme che regolano la successione? <br />Risposta: &nbsp;<br />Il trattamento di fine rapporto o di fine servizio &#232; costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto lavorativo. <br />Al termine del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione dello stesso, l’ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto provvede alla erogazione delle relative somme. <br />In deroga ai principi generali della successione mortis causa, nel caso di morte del dipendente in attivit&#224; di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, Infatti, tali indennit&#224;, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono a una funzione previdenziale. Le modalit&#224; di erogazione di dette somme, come precisato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 6 febbraio 2009, differiscono a seconda del momento del decesso del lavoratore e del grado di parentela dell’erede beneficiario. Nel caso di morte del dipendente in attivit&#224;, in deroga ai principi generali della successione mortis causa, ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. <br />Tali soggetti acquistano l’indennit&#224; iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge. L’indennit&#224; spettante per diritto proprio non concorre a formare l’attivo ereditario (articolo 12, comma 1, lettera c), D.Lgs. 346/1990) e la sua corresponsione &#232; indipendente dall’accettazione dell’eredit&#224; e l’ente previdenziale non &#232; vincolato all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 48 del Tus prima di disporne il pagamento. <br />In assenza dei soggetti individuati dalla legge, il trattamento di fine rapporto &#232; devoluto secondo le norme della successione mortis causa, tanto testamentaria che legittima. In quest’ultimo caso, l’acquisto dell’indennit&#224; avviene iure ereditario, e l’istituto previdenziale non pu&#242; procedere alla liquidazione se non &#232; stata fornita la prova della presentazione della denuncia di successione o non &#232; stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non era obbligato a presentarla. <br />La riserva legale di destinazione &#232; fissata dal legislatore relativamente all’ipotesi di decesso del lavoratore in attivit&#224; di servizio e non opera se l’evento morte &#232; successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. <br />Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma maturata a titolo di indennit&#224; di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell’asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione. <br />In tale ipotesi, l’istituto previdenziale, prima di liquidare, in favore degli eredi, l’indennit&#224; spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, deve acquisire, il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell’interessato che non sussiste l’obbligo di ottemperare a tale adempimento. <br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 09:09:38 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?liquidazione-tfr-o-tfs-iure-successionis-o-iure-proprio-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I Costi del Contenzioso Internazionale]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Giustizia"><![CDATA[Giustizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_g4377mbv"><p class="imTAJustify"><span class="fs20"><span class="ff1 cf2">I costi per iniziare una causa internazionale variano da Paese a Paese. Nella stesura del contratto con la controparte straniera si possono compiere delle scelte per evitare costi eccessivi o situazioni svantaggiose nel far valere i propri diritti. <br />La spesa principale &#232; costituita dalla parcella degli avvocati, da considerarsi anche per quanto concerne il rischio di dover rifondere almeno parzialmente la controparte in caso di soccombenza (salvo i Paesi in cui questo non sia previsto dalla legge, come ad esempio negli USA). &nbsp;<br />Ma quali sono le tariffe degli avvocati e i criteri per stabilirle nelle aree in cui, pi&#249; frequentemente, operano le imprese italiane? &nbsp;<br /><b>USA</b> &nbsp;<br />Negli Stati Uniti le cause commerciali internazionali sono molto costose e hanno, al pari di quelle domestiche, una lunga durata. <br />E' uso degli avvocati americani sottoscrivere un contratto di incarico con il cliente (attorney-client fee agreement) e una proposta di questo tipo da parte del legale va vista come una garanzia di correttezza. &nbsp;<br />Gli avvocati americani sono generalmente retribuiti su base oraria, ma i costi variano per specializzazione e rinomanza dello studio legale, con tariffe pi&#249; modeste nelle zone di provincia e nelle citt&#224; meno importanti. &nbsp;Le tariffe orarie possono variare da meno di 100 sino a 1.000 dollari all'ora. A questi si aggiungono i costi per i cosiddetti paralegali, che vanno da 50 a 100 dollari l'ora. In alternativa: &nbsp;<br />* per gli incarichi su questioni molto semplici e ben delineabili &#232; possibile che un avvocato americano accetti un compenso globale in precedenza contrattato &nbsp;<br />* oppure &#232; possibile concordare un patto di quota lite (accordo con cui l’avvocato partecipa al rischio con il cliente) che comporta la mancanza di onorario del legale in caso di insuccesso. In caso di vittoria, al legale spetter&#224; una percentuale che si aggira sul 30% dell'importo ottenuto. &nbsp;<br />I costi amministrativi per il tribunale non incidono significativamente sulle spese totali. &nbsp;<br /><span class="imUl">Paesi emergenti &nbsp;</span><br />In <b>India</b> le tariffe degli avvocati sono sicuramente tra le pi&#249; modeste, bench&#233; alcuni grandi studi locali applichino tariffe vicine a quelle di uno studio “medio” italiano. &nbsp;<br />In<b> Brasile </b>la parcella di un avvocato specializzato in diritto commerciale, se non &#232; calcolata sul valore della causa, pu&#242; variare da 50 a 250 dollari l'ora (con punte di 500 dollari per alcuni qualificati studi). Anche in questo Paese il costo della vita e dei servizi professionali &#232; pi&#249; caro nelle metropoli industrializzate, per cui in citt&#224; come San Paolo e Rio de Janeiro i costi dei legali e di tutti i professionisti in genere sono pi&#249; alti che in altre citt&#224; dove &#232; pure possibile reperire professionisti molto qualificati. &nbsp;<br />Un tribunale brasiliano pu&#242; chiedere una cauzione a un soggetto non residente che intenda citare in giudizio un residente. &nbsp;<br />La <b>Russia </b>si caratterizza per la forte presenza di studi legali stranieri, per lo pi&#249; americani e nord europei, con tariffe adeguate a quelle dei grandi studi internazionali, generalmente su base oraria. &nbsp;<br />A differenza di Brasile e India, in Russia sono preferibili gli avvocati locali formati dopo l’inizio degli anni Novanta rispetto a quelli formati con il precedente sistema giuridico. Tale situazione si riscontra anche negli altri Paesi ex-socialisti. &nbsp;<br />In <b>Cina</b> esiste una situazione simile a quella russa per cui molti giovani legali cinesi si sono specializzati in Europa o negli USA. Bench&#233; le tariffe di uno studio cinese siano in genere abbordabili, vi sono alcuni studi di professori avvocati in cui pu&#242; essere richiesta una parcella anche di 1.000 dollari all’ora a cui si aggiungono i costi orari dei paralegali e della segretaria, generalmente non modesti (da 50 a 100 dollari per ora). &nbsp;<br />Gli studi legali dei <b>Paesi del Golfo</b>, particolarmente se sono specializzati in diritto degli affari, applicano tariffe decisamente molto pi&#249; alte della media internazionale. &nbsp;<br /><span class="imUl">Europa continentale</span> &nbsp;<br />In quest’area i costi dei legali sono simili a quelli applicati in Italia. Le tariffe sono un po' pi&#249; contenute nei Paesi ex socialisti della Nuova Europa mentre rincarano lievemente nel Nord Europa. &nbsp;<br />In tutti questi Paesi &#232; frequente che i compensi dei legali siano calcolati sul valore della causa. Nella maggior parte dei casi il costo finale del giudizio di primo grado pu&#242; aggirarsi, per cause di valore non inferiore ai 100.000 Euro, tra il 10 e il 15% del valore della domanda. &nbsp;<br />Nei casi in cui si applica una tariffa su base oraria, questa varia in media da 150 a 300 Euro. &nbsp;<br />Le parcelle divengono particolarmente costose in <b>Inghilterra,</b> dove invece sono rapportate al costo orario. Londra, in particolare, ospita studi legali che applicano tariffe piuttosto alte, con un picco per i grandi studi situati nel centro citt&#224; (meno cari gli avvocati di medi studi di provincia). &nbsp;<br />Anche gli studi inglesi, come quelli americani, si caratterizzano per: &nbsp;<br />* l’alto numero di avvocati &nbsp;<br />* la specializzazione degli stessi &nbsp;<br />* la suddivisione delle carriere tra senior partner, junior partner, manager e giovani avvocati. &nbsp;<br />I giovani avvocati di norma svolgono il loro lavoro sotto la supervisione di un senior partner o di un manager. Spesso il costo dell’assistenza &#232; distinto tra la parte trattata dal senior partner, che ha un costo orario pi&#249; alto, e quella affidata ai giovani dello studio, generalmente meno costosi. &nbsp;<br />In merito alle spese legali si deve anche sottolineare che in Inghilterra l’avvocato (solicitor) che cura i rapporti con il cliente normalmente non &#232; quello che si presenta poi in tribunale (barrister): quest’ultimo risiede in apposite chambers a cui si rivolgono i solicitors per conferire l’incarico di trattare la causa dinnanzi ai giudici. La conseguenza immediata &#232; che, per affrontare una causa in Inghilterra, si avr&#224; un ovvio aggravio dei costi. &nbsp;<br /><span class="imUl">Africa &nbsp;</span><br />Gli avvocati <b>egiziani e nordafricani</b> in genere hanno tariffe medie contenute nell'ambito dei 100 dollari orari o tariffe anche inferiori per gli studi abituati a trattare con soggetti locali. &nbsp;<br />In <b>Sudafrica</b> si richiedono compensi pi&#249; alti, tra i 130 e i 250 dollari all'ora per un avvocato che abbia una decina d'anni di esperienza. A volte, soprattutto con gli stranieri, l’avvocato pu&#242; proporre un fee mensile che spesso pu&#242; rivelarsi esorbitante a consuntivo. In tutti i casi in quest’area &#232; comune contrattare la parcella con il legale. &nbsp;<br />Un'osservazione comune alle tariffe orarie riguarda la scarsa possibilit&#224; di verificare come sia stato misurato il tempo dedicato al cliente. E' noto infatti che lo studio della controversia comporta delle valutazioni che non sono necessariamente frutto del solo tempo trascorso sui codici e sulla giurisprudenza esistente, ma che comportano una riflessione che impegna il professionista durante un certo periodo, sino a quando &#232; certo della soluzione migliore da dare al caso. L'interrogativo quindi resta aperto, ma &#232; molto raro che per una causa di media importanza siano fatturate meno di 100 ore. &nbsp;<br />In merito alle modalit&#224; di pagamento, in tutti i Paesi esaminati non sempre l’avvocato straniero accetta un incarico a fronte del pagamento del solo fondo-spese. Nelle cause internazionali, infatti, la preoccupazione di eliminare il rischio di dover recuperare il credito degli onorari comporta comunemente la richiesta del pagamento anticipato dell’onorario previsto per l’intera causa. &nbsp;<br /><i>Costi amministrativi, di traduzione e trasferta &nbsp;</i><br />Non &#232; usuale che i costi amministrativi costituiscano un ostacolo all’accesso alla giustizia per cui, nella maggior parte dei Paesi, i diritti e i bolli non hanno un grande rilievo rispetto al costo globale della causa. &nbsp;<br />Nel definire il budget vanno considerate anche le spese di: &nbsp;<br />* traduzione di tutti i documenti da allegare agli atti (tutto il materiale in lingua straniera va tradotto nella lingua ufficiale del luogo in cui ha sede il tribunale competente) &nbsp;<br />* trasferta delle parti e dei loro testimoni qualora questi siano ammessi o chiamati a deporre &nbsp;<br />* l’intervento e le trasferte dell’avvocato italiano dell’impresa che potr&#224; dare il proprio contributo al collega locale verificando che la strategia legale sia ben impostata. <br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 08:15:24 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?i-costi-del-contenzioso-internazionale</link>
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			<title><![CDATA[Taglio dei Tribunali]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Cronaca"><![CDATA[Cronaca]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_d86m4t86"><p class="imTAJustify"><span class="fs20"><span class="ff1 cf2">Continuano le iniziative dell’avvocatura contro le chiusure di circa mille uffici giudiziari decise dal governo per ridurre la spesa pubblica. Ora si pensa anche di tirare in ballo la magistratura contabile. “Sui casi di Chiavari e Castrovillari, tribunali di nuova costruzione ora da sopprimere, l’Oua chieder&#224; l’intervento della Corte dei conti per lo spreco di denaro pubblico”, afferma infatti in una nota lo stesso Organismo unitario dell’avvocatura, che ha convocato a Roma per il prossimo venerd&#236; 13 luglio una “assemblea contro la chiusura di mille uffici giudiziari e la rottamazione della giustizia e della professione forense”. Peraltro suscita polemiche anche la decisione di chiudere la sezione distaccata a Ischia del Tribunale di Napoli, per la cui sede sono stati di recente spesi oltre 500mila euro. Intanto il decreto legislativo appena esaminato dal Consiglio dei ministri sul taglio di alcuni tribunali italiani &#232; appena arrivato in commissione Giustizia della Camera.<br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 13:52:56 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?taglio-dei-tribunali</link>
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			<title><![CDATA[Elenco dei Tribunali oppressi]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Cronaca"><![CDATA[Cronaca]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_47z3gaua"><p class="imTAJustify"><span class="fs20"><span class="ff1 cf2">Di seguito l'elenco completo dei 37 tribunali soppressi in base al decreto legislativo cd. &quot;Taglia tribunalini&quot; approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012.<br />Tale decreto prevede altres&#236; la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale, nonch&#232; 38 procure e 674 uffici del giudice di pace.<br />• Acqui Terme;<br />• Alba;<br />• Ariano Irpino;<br />• Avezzano;<br />• Bassano del Grappa;<br />• Caltagirone;<br />• Camerino;<br />• Casale Monferrato;<br />• Cassino;<br />• Castrovillari;<br />• Chiavari;<br />• Crema;<br />• Lamezia Terme;<br />• Lanciano;<br />• Lucera;<br />• Melfi;<br />• Mistretta;<br />• Modica;<br />• Mondov&#236;;<br />• Montepulciano;<br />• Nicosia;<br />• Orvieto;<br />• Paola;<br />• Pinerolo;<br />• Rossano;<br />• Sala Consilina;<br />• Saluzzo;<br />• Sanremo;<br />• Sant'Angelo dei Lombardi;<br />• Sciacca;<br />• Sulmona;<br />• Tolmezzo;<br />• Tortona;<br />• Urbino;<br />• Vasto;<br />• Vigevano;<br />• Voghera.<br /><br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 13:57:13 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Tariffe professionali]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Cronaca"><![CDATA[Cronaca]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_wlyj895f"><p class="imTAJustify"><span class="fs20"><span class="ff1 cf2">L'OK del Consiglio di Stato, con Parere 21 giugno 2012, n. 3126, allo schema di decreto ministeriale concernente il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia. <br />In particolare, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha espresso parere favorevole indicando alcuni suggerimenti e modifiche auspicabili:<br /> • si ravvisa l'opportunit&#224; di inserire nell'art. 1 un nuovo comma che preveda l'obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o comunque l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare;<br />• appare preferibile, anche per maggiore trasparenza nei confronti del cliente, modificare il comma 2 dell'art. 1 nel senso che il compenso &#232; unitario e omnicomprensivo e comprende anche le spese, ferma restando la possibilit&#224; di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso;<br />• si suggerisce, vista anche la particolare situazione economica, di non adeguare necessariamente le tariffe all'incremento Istat per le professioni liberali: &quot;l'adeguamento pu&#242; anche avvenire in misura inferiore all'indice Istat soprattutto in un momento in cui gran parte del Paese &#232; stata chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contingenza economica e finanziaria. Tali considerazioni sono ancor pi&#249; valide oggi con l'aggravarsi della crisi finanziaria, e inducono a suggerire di contenere l'adeguamento rispetto alle precedenti tariffe in misura inferiore a quello indicato dall'amministrazione&quot;.;<br />• nelle tabelle si deve &quot;evitare l'utilizzo di forcelle numeriche o percentuali e indicare solo il valore numerico o percentuale medio, sul quale opereranno gli eventuali aumenti fino alla misura massima (anche se non vincolante) e le eventuali diminuzioni, mai predeterminate nel minimo&quot;;<br />• anche se la maggiore o minore durata del processo non &#232; elemento nella piena disponibilit&#224; del professionista, dipendendo in gran parte dall'autorit&#224; giudiziaria, il radicale cambiamento derivante dalla eliminazione del sistema tariffario impone di superare anche tale inconveniente e lo strumento &#232; l'inserimento nell'art. 4 dello schema di una disposizione di carattere premiale (aumento del compenso) in caso di rapidit&#224; del giudizio, dipendente da scelte processuali dell'avvocato (ad esempio, consenso o richiesta di riti accelerati o rispetto del principio di sinteticit&#224; nella redazione degli atti) e di una disposizione penalizzante, in caso di condotta opposta di ostacolo alla accelerazione del giudizio.<br /><br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 14:02:16 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Utili extrabilancio... si paga l'IRPEF]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ejx572y0"><p class="imTAJustify"><span class="fs20"><span class="ff1 cf2">&#200; legittima la presunzione di attribuzione pro quota, anche se la compagine ha fatto il condono tombale come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 10270 del 10 maggio 2012. In questa pronuncia viene stabilito che il socio della Srl a carattere familiare paga l’Irpef sugli utili extrabilancio dell’azienda, anche se questa ha aderito al condono tombale e l’ufficio non ha fatto nessuna verifica sui conti bancari del contribuente in quanto la societ&#224; e il socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti.<br />La vicenda prende il via da avvisi di accertamento per due soci di una piccola s.r.l. per non aver dichiarato redditi di partecipazione derivanti da utili extrabilancio - ossia ricavi non contabilizzati per quello stesso periodo d’imposta che erano precedentemente stati contestati all’azienda, nonostante quest’ultima avesse aderito al condono del 2002, sul principio che, in simili vicende, opera la presunzione semplice di attribuzione pro quota ai soci degli utili sociali non contabilizzati.<br />La difesa dei contribuenti si fondava sulla violazione da parte dell'Ufficio dell'articolo 39 del Dpr n. 600/1973 e dell'articolo 42 (ora articolo 45) del Dpr 917/1986, che ha basato il suo accertamento su una doppia presunzione.<br />La Suprema Corte ha respinto il ricorso dei contribuenti ribadendo un proprio consolidato orientamento che legittima ai fini fiscali la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale degli utili non iscritti in bilancio di societ&#224; di capitali a ristretta base azionaria. Tale presunzione trova presupposto nell’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, inducendo all’inversione dell’onere della prova (articolo 2697 cc) a carico del contribuente (sentenze 9755/2003, 17016/2002, 6517/1992, 4133/1987), onere che nella specie non risulta essere stato assolto (cfr Cassazione 1924/2008).<br />Inoltre, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, pur non sussistendo una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, a differenza delle societ&#224; di persone (articolo 5 Dpr 917/1986), nel caso di societ&#224; a ristretta base sociale &#232; legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili (per gli utili non occulti, articolo 2433 codice civile), la quale non viola il divieto di presunzioni di secondo grado (praesumptio de praesumpto), cio&#232; non dotate dei requisiti di gravit&#224;, precisione e concordanza ex articolo 2729 cc, poich&#233; la base logica non &#232; costituita dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della societ&#224;, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidariet&#224; e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (sentenze 6780/2003, 7174/2002 e 4695/2002). Affinch&#233;, per&#242;, detta presunzione possa operare, occorre sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cio&#232; il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della societ&#224; in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi (Cassazione 18640/2009, 13338/2009 e 9519/2009). Tale principio discende dal fatto che, essendo “la ristretta base azionaria” regola empirica e non legale, in quanto tale va accertata in concreto, con riferimento a tutti gli elementi dai quali &#232; possibile desumerne la sussistenza secondo l’articolato e contrapposto fraseggio processuale intessuto dalle parti (Cassazione 20870/2010).<br />Tali considerazioni possono per&#242; essere superate allorch&#233; il contribuente non abbia specificamente contestato in giudizio tale circostanza (Cassazione 17358/009 e 20870/2010), come &#232; avvenuto nel caso di specie.<br />La suddetta presunzione, pertanto, non scalfita dalle circostanze sopra esaminate, &#232; sufficiente a suffragare la pretesa del fisco, per cui &#232; corretto ritenere che l’ufficio ha provato la sussistenza, l’ammontare e la definitivit&#224; del reddito societario e per imputazione (cfr Cassazione 20851/2005).<br />Sul fronte condono tombale, la Cassazione ha, poi, ribadito che l’adesione alla sanatoria non ferma l’accertamento. Anche in questo caso, costituisce principio consolidato il fatto che la presunzione, fondata sul disposto dell’articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973, non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della societ&#224;, essendo questa e il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti (Cassazione 7218/2001, 16885/2003, 20851/2005 e 1924/2008).<br />Al riguardo, occorre rammentare che, in applicazione del principio di trasparenza, anche nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 5 del Tuir, i soggetti (persone fisiche) titolari di redditi prodotti in forma associata, per la presentazione della dichiarazione integrativa, dovevano attenersi alle particolari forme e modalit&#224; prescritte dal comma 4 dell’articolo 9 della legge 289/2002, ossia dovevano indicare nella dichiarazione integrativa relativa a ciascun periodo di imposta l’ammontare minimo determinato, nella stessa misura prevista dal comma 3 per i titolari dei redditi di impresa, in ragione della propria quota di partecipazione.<br />Nel caso trattato, invece, i soci ricorrenti hanno lasciato “scoperta” la propria posizione, cos&#236; da rendere legittima l’azione del fisco.<br />Infine, per quanto riguarda gli effetti della dichiarazione di condono nella compagine societaria, la Corte suprema ha disatteso anche il rilievo secondo cui il socio che paga l’Irpef sugli utili extracontabili condonati dall’azienda viene sottoposto a una doppia imposizione. Ci&#242; perch&#233; nella fattispecie trattata non &#232; stato violato il principio secondo cui l’operativit&#224; del divieto di doppia imposizione, (articolo 67 del Dpr 600/1973), “postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto”, atteso che tale condizione non si verifica nell’ipotesi di una duplicit&#224; meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza con la tassazione del reddito sia delle persone giuridiche sia delle persone fisiche derivante dalla partecipazione al capitale di una societ&#224; commerciale, che si caratterizzano tra loro per una diversit&#224; non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti alla base delle due diverse imposizioni (cfr Cassazione 8351/2002).<br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 13:42:33 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?utili-extrabilancio----si-paga-l-irpef</link>
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			<title><![CDATA[Esodati]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio Muccio & Marco Valerio Longo]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Lavoro"><![CDATA[Lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_v3a0p437"><p class="imTAJustify"><span class="fs20"><span class="ff1 cf2">Il “Milleproroghe” (Legge n. 14/2012 di conversione del Decreto Legge n. 216/2011) salva definitivamente coloro che abbiano, a seguito di un accordo con il datore di lavoro, abbandonato il posto di lavoro nella convinzione di andare in pensione entro 2 anni. <br />Alla fine la misura &#232; stata approvata: secondo l'art. 6, comma II ter della legge sopra citata i lavoratori “esodati” sono stati potenzialmente esclusi dalla “Riforma Fornero” e potranno fare salva la previgente disciplina pensionistica. <br />CHI SONO<br />In linea generale gli “esodati” sono lavoratori che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nella speranza di accedere al trattamento pensionistico in tempi brevi. Nello specifico, per rientrare nella clausola di salvaguardia, &#232; necessario essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:<br />a) Accordo con il datore di lavoro. Il rapporto di lavoro deve essersi risolto bonariamente in ragione di accordi individuali, sottoscritti anche al termine della procedura di conciliazione ( ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile), o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente pi&#249; rappresentative a livello nazionale.<br />b) Data della risoluzione. La risoluzione del rapporto di lavoro deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2011. <br />c) Accertamento della risoluzione: la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie agli Ispettorati del Lavoro o ad altri soggetti equipollenti che saranno indicati con un apposito decreto da emanarsi entro il 30 Giugno 2012.<br />d) Termine. Il lavoratore deve risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 dicembre 2013. Il termine decorrenza si ritiene ricomprenda anche le cosiddette &quot;finestre&quot; di slittamento della pensione come previste dalla legge 122/2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit&#224; economica.<br />Si tenga anche conto che dal 1 Gennaio 2013 i requisiti di maturazione previsti dalla previgente disciplina subiranno l'aumento di 3 mesi per l'adeguamento all'aspettativa di vita I.S.T.A.T. (legge n. 122/2010 citata).<br />TRATTAMENTO <br />I lavoratori in questione vengono assimilati in linea generale a coloro che rientrano nella clausola di salvaguardia di cui all'art 24, comma 15 del Decreto legge n. 201/2011 (convertito nella legge 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equit&#224; ed il consolidamento dei conti pubblici). Dunque fanno salva la previgente disciplina, soddisfatte le condizioni sopra elencate, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del citato comma. <br />Tuttavia l'art. 6-bis del cd. “Decreto Milleproroghe” dispone un'eccezione esclusivamente riservata ai lavoratori “esodati”. Infatti qualora risultasse, sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 24, comma sopra citato, il raggiungimento del limite delle risorse previsto, le ulteriori domande relative a lavoratori “esodati” potranno comunque essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solamente a condizione che con apposito decreto interministeriale sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato tenuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” (verranno considerati in primo luogo i contributi per disoccupazione, escluso il contributo al fondo di garanzia per il T.F.R., nonch&#233; il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria).<br />Tale soluzione, purtroppo, risolve la situazione solo per circa 65.000 lavoratori lasciando fuori, secondo alcune stime dei sindacati, negli anni successivi almeno 300.000 persone. La guerra di cifre e le scontate polemiche politiche non aiutano i lavoratori a comprendere gli esatti termini della questione.<br />In questi ultimi due giorni il Ministero del Lavoro, sulla problematica, avrebbe pronta una proposta secondo la quale, tramite apposito decreto, i cd. “esodati” verrebbero equiparati alla categorie protette ex lege n. 68/1999 con possibilit&#224; di ricollocarsi nel mondo del lavoro sino al raggiungimento dell'et&#224; pensionabile: in merito a tale scelta promettiamo di ritornare non appena il Ministro Fornero l'avr&#224; comunicata formalmente.<br />Auspichiamo che il Governo “dei Professori” risolva in tempi rapidi dando certezza e soprattutto giustizia a questa platea di persone che chiedono di conoscere il loro futuro.<br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:33:13 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?esodati</link>
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			<title><![CDATA[Invalidità Civile]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Civile"><![CDATA[Civile]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_lm3abcde"><p class="imTALeft"><span class="fs20"><span class="ff0 cf2">Verifiche straordinarie Inps e provvedimenti di sospensione con decorrenza settembre 2011<br /> <br />L’Inps, con il messaggio n. 15812 del 03 agosto 2011 ha reso noto in materia di invalidit&#224; civile, verifiche straordinarie con provvedimenti di sospensione con decorrenza settembre 2011 e ricostituzione centrale.<br />Provvedimenti di sospensione per assenza a visita<br />In particolare, l’Inps ha evidenziato che &#232; stata disposta, con ricostituzione dal centro e con decorrenza 1&#176; settembre 2011, la sospensione d’ufficio per un gruppo di prestazioni INVCIV interessate da verifiche straordinarie (INVER). La sospensione riguarda le posizioni dei soggetti assenti a visita senza giustificato motivo, rilevate alla data del 15.6.2011, i cui esiti Postel sono: “consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC”. Prima di procedere alla sospensione, le liste degli assenti sono state preventivamente inviate alle direzioni regionali per l’aggiornamento della procedura INVER con la registrazione di eventuali operazioni effettuate manualmente. Sono stati esclusi dalle operazioni di sospensione i nominativi segnalati dalle sedi entro il termine prefissato (8 luglio 2011), per i quali, anche se non &#232; stato possibile aggiornare la procedura:<br />- esiste un verbale di visita ambulatoriale o domiciliare non acquisito;<br />- &#232; prevista una nuova convocazione a visita ambulatoriale oppure &#232; stata fissata una visita domiciliare;<br />- deve essere rinnovato l’invito a visita per intervenute variazioni di residenza in ARCA. Le prestazioni sospese sono consultabili nelle apposite liste presenti nella procedura INVER. Gli interessati sono informati della sospensione con una lettera inviata attraverso la procedura, che contiene anche l’invito a rivolgersi all’UOC/UOS per fissare una nuova visita. In quest’ultimo caso, trattandosi di prestazione sospesa, la convocazione dovr&#224; essere stabilita con priorit&#224; assoluta. Le prestazioni resteranno comunque sospese fino all’esito della visita. I responsabili delle UOC/UOS medico legali, nelle more della convocazione a visita e della compilazione telematica del verbale, avranno cura di comunicare all’unit&#224; organizzativa competente di procedere con immediatezza al ripristino del pagamento sospeso esclusivamente nel caso in cui venga accertato che la mancata presentazione a visita era stata determinata da:<br /> a) degenza in strutture sanitarie protette;<br /> b) ricovero in strutture ospedaliere;<br /> c) ricorrenza di condizioni che comportano l’esonero dalla visita secondo le norme vigenti (DM 2 agosto 2007);<br /> d) condizioni di intrasportabilit&#224;.<br /> Delle sospensioni di cui sopra dovranno essere informate, a cura delle Sedi, le associazioni di categoria ENS, ANMIC, UIC, affinch&#233; collaborino nell’attivit&#224; di comunicazione agli interessati delle iniziative prese dall’Istituto e nel fornire i dati e le notizie necessari per l’eventuale richiesta di una nuova convocazione a visita<br /> Al presente messaggio seguir&#224; l’invio di PEI ai Direttori regionali, complete di:<br /> elenco delle posizioni sospese;<br /> elenchi da trasmettere alle associazioni di categoria (suddivisi per associazione);<br /> lista di posizioni scartate da ricostituire manualmente. In riferimento a quest’ultima lista, si fa presente che la fascia di sospensione &#232; gi&#224; stata inserita ma non &#232; stata elaborata la ricostituzione. Prima di procedere manualmente all’acquisizione della ricostituzione, &#232; necessario provvedere alla correzione segnalata dal codice di scarto presente sul DIARIO GAPNE.<br />Lavorazione indirizzi errati<br /> L’Inps sollecita la sistemazione delle posizioni degli assenti a visita presenti nelle liste “gestione accertamenti anagrafici ,con esito POSTEL diverso da quelli sopra indicati (indirizzo “trasferito”, “ inesistente”, “insufficiente” e “errato”, destinatario “sconosciuto”, “irreperibile” e “deceduto”) secondo le istruzioni indicate al punto 2 del messaggio 011001 del 18/05/2011. Poi rammenta che per la corretta gestione delle posizioni contenute nella lista “variazioni anagrafiche”, l’operatore dovr&#224; effettuare, nella procedura INVER, la “presa in carico” di ciascuna posizione e provvedere alla verifica anagrafica secondo le motivazioni rilevate da POSTEL, riportate nella lista, ed eventualmente effettuare le variazioni in ARCA. Dopo la conclusione delle attivit&#224; di verifica anagrafica, &#232; necessario registrare l’esito dell’accertamento in INVER selezionando dal men&#249; a tendina del campo “esito variazione” l’opzione “variazione effettuata“, se l’accertamento anagrafico ha comportato la modifica in ARCA, oppure l’opzione “conferma indirizzo - nessuna variazione”, in assenza di variazioni in ARCA. Per l’aggiornamento della residenza possono essere utilizzati d’ufficio, oltre ai dati forniti dai Comuni, quelli presenti sul data base dell’Agenzia delle Entrate. E’ utile ricordare che nel caso in cui l’anagrafica in ARCA risulti aggiornata mentre in archivio pensioni &#232; ancora presente un vecchio indirizzo, &#232; necessario che l’operatore della linea di prodotto assicurato pensionato ripeta, in forzatura, l’acquisizione del nuovo indirizzo in ARCA. (Inps, messaggio n. 15812 del 03 agosto 2011)<br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:07:27 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?invalidita-civile</link>
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			<title><![CDATA[Competenza Giudici Tributari]]></title>
			<author><![CDATA[Giorgio]]></author>
			<category domain="https://www.muccio-counsel.org/blog/index.php?category=Processo_Tributario"><![CDATA[Processo Tributario]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_nb4abcde"><p class="imTALeft"><span class="fs20"><span class="ff0 cf2">Competenza anche parziale per i giudici tributari<br /> <br />La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16858 del 02 agosto 2011, ha stabilito che il giudice tributario non pu&#242; dichiarare il difetto di giurisdizione in seguito alla contestazione degli atti della riscossione con i quali il concessionario recupera anche entrate non tributarie. La giurisdizione permane anche se la competenza sugli atti &#232; parziale. Cartelle di pagamento, fermi amministrativi, ed iscrizioni ipotecarie sono parzialmente impugnabili avanti alle Commissioni Tributarie se vengono emanati anche per il recupero di entrate che non hanno natura fiscale. Il contribuente ha la facolt&#224; di fare ricorso contro gli atti della riscossione innanzi al giudice tributario &nbsp;od ordinario a seconda del tipo di credito. Dunque, una cartella che contenga crediti di varia natura pu&#242; essere impugnata presso giudici diversi: Quindi, le imposte e tasse vanno contestate con ricorso alle Commissioni Tributarie, mentre i contributi previdenziali si contestano avanti al giudice ordinario. Sempre le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21891/2009, hanno precisato che spetta in via esclusiva al giudice tributario la competenza a decidere sull’impugnazione degli avvisi di mora emanati dagli agenti della riscossione per mancato pagamento dei tributi. (Corte di Cassazione, sentenza n. 16858 del 02 agosto 2011)<br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:25:32 GMT</pubDate>
			<link>https://www.muccio-counsel.org/blog/?competenza-giudici-tributari</link>
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