Invalidità Civile

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Muccio & Counselors
Pubblicato da Giorgio in Civile · 2 Luglio 2011

Verifiche straordinarie Inps e provvedimenti di sospensione con decorrenza settembre 2011

L’Inps, con il messaggio n. 15812 del 03 agosto 2011 ha reso noto in materia di invalidità civile, verifiche straordinarie con provvedimenti di sospensione con decorrenza settembre 2011 e ricostituzione centrale.
Provvedimenti di sospensione per assenza a visita
In particolare, l’Inps ha evidenziato che è stata disposta, con ricostituzione dal centro e con decorrenza 1° settembre 2011, la sospensione d’ufficio per un gruppo di prestazioni INVCIV interessate da verifiche straordinarie (INVER). La sospensione riguarda le posizioni dei soggetti assenti a visita senza giustificato motivo, rilevate alla data del 15.6.2011, i cui esiti Postel sono: “consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC”. Prima di procedere alla sospensione, le liste degli assenti sono state preventivamente inviate alle direzioni regionali per l’aggiornamento della procedura INVER con la registrazione di eventuali operazioni effettuate manualmente. Sono stati esclusi dalle operazioni di sospensione i nominativi segnalati dalle sedi entro il termine prefissato (8 luglio 2011), per i quali, anche se non è stato possibile aggiornare la procedura:
- esiste un verbale di visita ambulatoriale o domiciliare non acquisito;
- è prevista una nuova convocazione a visita ambulatoriale oppure è stata fissata una visita domiciliare;
- deve essere rinnovato l’invito a visita per intervenute variazioni di residenza in ARCA. Le prestazioni sospese sono consultabili nelle apposite liste presenti nella procedura INVER. Gli interessati sono informati della sospensione con una lettera inviata attraverso la procedura, che contiene anche l’invito a rivolgersi all’UOC/UOS per fissare una nuova visita. In quest’ultimo caso, trattandosi di prestazione sospesa, la convocazione dovrà essere stabilita con priorità assoluta. Le prestazioni resteranno comunque sospese fino all’esito della visita. I responsabili delle UOC/UOS medico legali, nelle more della convocazione a visita e della compilazione telematica del verbale, avranno cura di comunicare all’unità organizzativa competente di procedere con immediatezza al ripristino del pagamento sospeso esclusivamente nel caso in cui venga accertato che la mancata presentazione a visita era stata determinata da:
a) degenza in strutture sanitarie protette;
b) ricovero in strutture ospedaliere;
c) ricorrenza di condizioni che comportano l’esonero dalla visita secondo le norme vigenti (DM 2 agosto 2007);
d) condizioni di intrasportabilità.
Delle sospensioni di cui sopra dovranno essere informate, a cura delle Sedi, le associazioni di categoria ENS, ANMIC, UIC, affinché collaborino nell’attività di comunicazione agli interessati delle iniziative prese dall’Istituto e nel fornire i dati e le notizie necessari per l’eventuale richiesta di una nuova convocazione a visita
Al presente messaggio seguirà l’invio di PEI ai Direttori regionali, complete di:
elenco delle posizioni sospese;
elenchi da trasmettere alle associazioni di categoria (suddivisi per associazione);
lista di posizioni scartate da ricostituire manualmente. In riferimento a quest’ultima lista, si fa presente che la fascia di sospensione è già stata inserita ma non è stata elaborata la ricostituzione. Prima di procedere manualmente all’acquisizione della ricostituzione, è necessario provvedere alla correzione segnalata dal codice di scarto presente sul DIARIO GAPNE.
Lavorazione indirizzi errati
L’Inps sollecita la sistemazione delle posizioni degli assenti a visita presenti nelle liste “gestione accertamenti anagrafici ,con esito POSTEL diverso da quelli sopra indicati (indirizzo “trasferito”, “ inesistente”, “insufficiente” e “errato”, destinatario “sconosciuto”, “irreperibile” e “deceduto”) secondo le istruzioni indicate al punto 2 del messaggio 011001 del 18/05/2011. Poi rammenta che per la corretta gestione delle posizioni contenute nella lista “variazioni anagrafiche”, l’operatore dovrà effettuare, nella procedura INVER, la “presa in carico” di ciascuna posizione e provvedere alla verifica anagrafica secondo le motivazioni rilevate da POSTEL, riportate nella lista, ed eventualmente effettuare le variazioni in ARCA. Dopo la conclusione delle attività di verifica anagrafica, è necessario registrare l’esito dell’accertamento in INVER selezionando dal menù a tendina del campo “esito variazione” l’opzione “variazione effettuata“, se l’accertamento anagrafico ha comportato la modifica in ARCA, oppure l’opzione “conferma indirizzo - nessuna variazione”, in assenza di variazioni in ARCA. Per l’aggiornamento della residenza possono essere utilizzati d’ufficio, oltre ai dati forniti dai Comuni, quelli presenti sul data base dell’Agenzia delle Entrate. E’ utile ricordare che nel caso in cui l’anagrafica in ARCA risulti aggiornata mentre in archivio pensioni è ancora presente un vecchio indirizzo, è necessario che l’operatore della linea di prodotto assicurato pensionato ripeta, in forzatura, l’acquisizione del nuovo indirizzo in ARCA. (Inps, messaggio n. 15812 del 03 agosto 2011)



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