Autocertificazione: cosa si rischia ad attestare il falso?

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Autocertificazione: cosa si rischia ad attestare il falso?

Muccio & Counselors
Pubblicato da Giorgio Muccio in Attualità · 6 Aprile 2020
Tags: COVID
Leggendo l'ultimo modello di autocertificazione messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, appare evidente che il reato paventato in caso di dichiarazione mendace è quello previsto dall'art. 495 cp.
Ma procediamo con ordine.
Innazitutto non vi è un obbligo di portare con sè il modulo. Questo significa che nel caso di un accertamento da parte degli organi di polizia, se provvisti di modulo, saranno gli agenti a porre le domande e a redigere un verbale contenente le risposte. In questo caso, evidentemente, non si potrà parlare di autocertificazione, ma di dichiarazioni a pubblico ufficiale. Quali saranno le conseguenze in caso di falsità? Quasi nessuna! La risposta può sembrare apparentemente assurda, ma chiaramente non lo è affatto. Un cittadino deve dire la verità solo "sull'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona" (art. 495 cp) oppure sui "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" (art. 483 cp), scaturendo il predetto obbligo solo da una norma che espressamente lo imponga.
Nel caso invece dovessimo avere con noi il modulo, e quindi utilizzarlo come "richiesto" dagli agenti, faremo tecnicamente una vera e propria "dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà" disciplinato dal DPR 445/2000. Che responsabilità avremmo nel dichiarare il falso? L'art. 76 del medesimo DPR, rubricato "Norme penali", afferma che "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". Allora bisogna vedere quali sono i casi previsti dal DPR per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive. L'art. 46 prevede le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" che non interessano perchè sostituiscono i più comuni certifcati. L'art. 47 invece introduce le "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" che concernente "stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato".
A ben vedere, dunque, le false generalità saranno sanzionate in base art. 495 cp sia se contenute nell'autodichiarazione sia se fornite verbalmente agli agenti di polizia; invece, le dichiarazioni mendaci circa lo stato personale (ad es. non essere sottoposto a misura di quarantena) o i fatti di cui si è a conoscenza (ad es. da dove si proviene) potranno essere puniti ex art. 483 cp solo se solo se formulate ex DPR 445/2000. In quest'ultimo caso, ovviamente, ciò è vero solo per i "fatti", cioè per quanto già avvenuto; la falsità sulla "destinazione", ad esempio, non potrà essere sanzionata in quanto non è un fatto, bensì un'intenzione.
Quanto detto potrebbe non essere del tutto corretto nella misura in cui la falsità abbia lo scopo di evitare la sanzione. Infatti, nel nostro ordinamento vi è il divieto di autoincriminazione (nemo tenetur se detegere), per cui nessuno può essere obbligato a confessare una violazione. L'autodichiarazione fornita non potrà mai avere lo scopo di autodenunciarsi sotto la minaccia della punizione per la sua eventuale falsità.
Se così è, tanquam non esset .... ammesso che esita (rectius, che sia prevista da qualche norma)!


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